Nuovi CAM edilizia, in Gazzetta il decreto con i nuovi criteri
FOCUS
Nuovi CAM edilizia, in Gazzetta il decreto con i nuovi criteri
Entrata in vigore, regime transitorio e principali novità dei CAM edilizia 2026 per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori, tra nuovi obblighi e criteri premianti
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del 14/01/2026
05/12/2025 - I nuovi CAM edilizia 2026 sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale serie generale n. 281 del 3 dicembre 2025 con il Decreto 24 novembre 2025 “Adozione dei criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi”.
Il nuovo provvedimento aggiorna i criteri già fissati dal D.M. 23 giugno 2022 n. 256 e dal correttivo del 5 agosto 2024, adeguandoli al quadro normativo più recente e alle evoluzioni del mercato e delle tecnologie.
I Criteri Ambientali Minimi per l’edilizia si applicano, con criteri obbligatori e criteri premianti, a tutti i contratti pubblici di appalto e alle concessioni che hanno per oggetto:
I Nuovi CAM edilizia diventano quindi riferimento per le gare indette dalle pubbliche amministrazioni, in coerenza con il Codice dei contratti pubblici e con il Piano d’Azione Nazionale sul Green Public Procurement (PAN GPP).
Le disposizioni del D.M. 256/2022, come corrette nel 2024, continuano però ad applicarsi in modo transitorio. Restano valide per le procedure di affidamento in cui l’avviso a presentare offerta è inviato entro tre mesi dalla data di validazione del progetto di fattibilità tecnico-economica posto a base di gara.
In pratica, per tutte le gare avviate su progetti già validati secondo la disciplina precedente e in fase avanzata del percorso amministrativo, continueranno a valere i criteri CAM edilizia 2022 coordinati con il correttivo del 2024.
I CAM edilizia 2026 si applicano invece alle nuove procedure avviate dopo il periodo transitorio.
Già il D.M. 256/2022 aveva sostituito il precedente decreto dell’11 ottobre 2017 con l’obiettivo di migliorare i requisiti ambientali degli edifici pubblici. I Nuovi CAM edilizia 2026 proseguono in questa direzione e rafforzano l’integrazione tra sostenibilità ambientale, qualità progettuale e gestione del ciclo di vita dell’opera.
Viene esplicitata l’integrazione dell’analisi del ciclo di vita (LCA, Life Cycle Assessment) e del Life Cycle Costing (LCC). Se nei testi precedenti questi strumenti erano richiamati solo come approccio generale, ora sono richiesti come attività esplicita già nella fase a monte della progettazione.
Un secondo elemento rilevante è l’introduzione del Documento di indirizzo alla progettazione (DIP) come documento specifico da predisporre. Il DIP è il riferimento attraverso cui la stazione appaltante fornisce al progettista tutte le indicazioni necessarie, in linea con l’articolo 3 dell’Allegato I.7 del Codice dei contratti.
Nel DIP vengono fornite istruzioni su temi puntuali e vengono integrati in modo sistematico i Criteri Ambientali Minimi nel processo progettuale. In questo modo la sostenibilità non è più un requisito aggiuntivo, ma parte integrante degli indirizzi di progetto.
Nel testo del Decreto la “Progettazione in BIM (Building Information Modeling)” è inserita tra le clausole contrattuali, quindi come requisito obbligatorio per l’affidamento del servizio di progettazione.
In precedenza, la progettazione in BIM compariva solo tra i criteri premianti. Il passaggio da criterio premiante a clausola contrattuale rende il BIM molto più vincolante e ne consolida il ruolo come strumento per:
Sempre sul fronte progettuale, i Nuovi CAM edilizia rafforzano le specifiche tecniche di livello territoriale-urbanistico.
La sezione dedicata viene riorganizzata e ampliata con una maggiore attenzione ai seguenti aspetti:
I contenuti che prima erano dispersi in voci come “Inserimento naturalistico e paesaggistico” o “Riduzione dell’isola di calore” vengono unificati, con un richiamo più esplicito alla dimensione climatica e ambientale del progetto urbano.
La prestazione estiva viene isolata come criterio autonomo rispetto alla generica “prestazione energetica”. Il criterio richiama quanto proposto nella revisione della direttiva sulla prestazione energetica nell’edilizia (EPBD) e nella normativa tecnica europea di riferimento, in particolare la serie UNI EN ISO 52000 e le norme collegate sulla valutazione dinamica del fabbisogno energetico.
Rispetto all’impostazione prescrittiva del decreto interministeriale 26 giugno 2015 sui requisiti minimi, l’applicazione di questo criterio per la fase estiva consente una valutazione più accurata e coerente con gli altri criteri energetici e ambientali dell’edificio. Restano naturalmente ferme le disposizioni regionali o comunali eventualmente più restrittive.
I criteri, obbligatori e premianti, richiamano in modo esplicito la conformità alla serie di norme UNI 11673 sulla progettazione e posa in opera dei serramenti. Il progetto deve prevedere nodi di posa conformi alla UNI 11673-1, sia in caso di nuova installazione sia in caso di sostituzione dei serramenti esistenti, con particolare attenzione ai giunti di raccordo tra serramenti e involucro opaco.
La conformità può essere dimostrata tramite rapporto di prova oppure attraverso il Marchio Progettazione Posa Qualità, riconosciuto come evidenza di pre-verifica del rispetto dei requisiti.
Nel campo della gestione delle risorse idriche il decreto introduce il tema della gestione intelligente dell’acqua a livello di edificio.
Tra le novità:
L’obiettivo è ridurre i consumi di acqua potabile e valorizzare le risorse idriche disponibili, in coerenza con le politiche europee di adattamento climatico.
Viene valorizzato il possesso di certificazioni individuali, ad esempio Energy Service Company (ESCo) o Esperto in Gestione dell’Energia (EGE), e di altre qualificazioni riconosciute nel settore.
Questi temi vengono portati anche tra i criteri premianti per la progettazione, così da orientare le stazioni appaltanti verso scelte progettuali e costruttive a minore impatto ambientale lungo l’intero ciclo di vita dell’opera.
Per i professionisti coinvolti in gare pubbliche sarà essenziale aggiornare procedure interne, strumenti di calcolo, capitolati e archivi di dettaglio costruttivo, distinguendo, in questa fase transitoria tra applicazione dei criteri vigenti e piena operatività dei CAM edilizia 2026 sui nuovi affidamenti.
Il nuovo provvedimento aggiorna i criteri già fissati dal D.M. 23 giugno 2022 n. 256 e dal correttivo del 5 agosto 2024, adeguandoli al quadro normativo più recente e alle evoluzioni del mercato e delle tecnologie.
Nuovi CAM edilizia 2026, entrata in vigore e ambito di applicazione
L’entrata in vigore dei CAM edilizia 2026 è fissata due mesi dopo la pubblicazione in GU, cioè dal 2 febbraio 2026.I Criteri Ambientali Minimi per l’edilizia si applicano, con criteri obbligatori e criteri premianti, a tutti i contratti pubblici di appalto e alle concessioni che hanno per oggetto:
- l’esecuzione di lavori per interventi edilizi
- la prestazione di servizi di progettazione relativi a costruzione, ristrutturazione, manutenzione e adeguamento degli edifici
I Nuovi CAM edilizia diventano quindi riferimento per le gare indette dalle pubbliche amministrazioni, in coerenza con il Codice dei contratti pubblici e con il Piano d’Azione Nazionale sul Green Public Procurement (PAN GPP).
CAM edilizia 2026: tempistiche e regime transitorio
Il decreto 24 novembre 2025 abroga il D.M. 23 giugno 2022 n. 256, già modificato dal decreto 5 agosto 2024, a partire dalla data di entrata in vigore dei Nuovi CAM edilizia 2026.Le disposizioni del D.M. 256/2022, come corrette nel 2024, continuano però ad applicarsi in modo transitorio. Restano valide per le procedure di affidamento in cui l’avviso a presentare offerta è inviato entro tre mesi dalla data di validazione del progetto di fattibilità tecnico-economica posto a base di gara.
In pratica, per tutte le gare avviate su progetti già validati secondo la disciplina precedente e in fase avanzata del percorso amministrativo, continueranno a valere i criteri CAM edilizia 2022 coordinati con il correttivo del 2024.
I CAM edilizia 2026 si applicano invece alle nuove procedure avviate dopo il periodo transitorio.
Nuovi CAM edilizia, perché la revisione dei CAM edilizia
La revisione del D.M. 256/2022 si è resa necessaria per diverse ragioni:- adeguamento ai più recenti aggiornamenti del Codice degli Appalti;
- integrazione delle evoluzioni tecnologiche in ambito edilizio;
- allineamento alla normativa ambientale europea e nazionale;
- risposta alle dinamiche dei mercati dei materiali e dei prodotti da costruzione.
Già il D.M. 256/2022 aveva sostituito il precedente decreto dell’11 ottobre 2017 con l’obiettivo di migliorare i requisiti ambientali degli edifici pubblici. I Nuovi CAM edilizia 2026 proseguono in questa direzione e rafforzano l’integrazione tra sostenibilità ambientale, qualità progettuale e gestione del ciclo di vita dell’opera.
CAM edilizia 2026, indicazioni generali e ruolo del DIP
Tra le prime novità dei CAM edilizia 2026 vi è l’aggiornamento delle indicazioni generali per le stazioni appaltanti.Viene esplicitata l’integrazione dell’analisi del ciclo di vita (LCA, Life Cycle Assessment) e del Life Cycle Costing (LCC). Se nei testi precedenti questi strumenti erano richiamati solo come approccio generale, ora sono richiesti come attività esplicita già nella fase a monte della progettazione.
Un secondo elemento rilevante è l’introduzione del Documento di indirizzo alla progettazione (DIP) come documento specifico da predisporre. Il DIP è il riferimento attraverso cui la stazione appaltante fornisce al progettista tutte le indicazioni necessarie, in linea con l’articolo 3 dell’Allegato I.7 del Codice dei contratti.
Nel DIP vengono fornite istruzioni su temi puntuali e vengono integrati in modo sistematico i Criteri Ambientali Minimi nel processo progettuale. In questo modo la sostenibilità non è più un requisito aggiuntivo, ma parte integrante degli indirizzi di progetto.
Nuovi CAM edilizia 2026 e progettazione, BIM obbligatorio e criteri territoriali
Un passaggio chiave dei Nuovi CAM edilizia 2026 riguarda il BIM obbligatorio.Nel testo del Decreto la “Progettazione in BIM (Building Information Modeling)” è inserita tra le clausole contrattuali, quindi come requisito obbligatorio per l’affidamento del servizio di progettazione.
In precedenza, la progettazione in BIM compariva solo tra i criteri premianti. Il passaggio da criterio premiante a clausola contrattuale rende il BIM molto più vincolante e ne consolida il ruolo come strumento per:
- integrare le informazioni di progetto;
- garantire trasparenza e tracciabilità della filiera dei prodotti da costruzione;
- gestire dati relativi alle prestazioni energetiche e ambientali degli edifici lungo il ciclo di vita.
Sempre sul fronte progettuale, i Nuovi CAM edilizia rafforzano le specifiche tecniche di livello territoriale-urbanistico.
La sezione dedicata viene riorganizzata e ampliata con una maggiore attenzione ai seguenti aspetti:
- protezione della biodiversità e degli ecosistemi;
- mitigazione dei cambiamenti climatici e riduzione dell’inquinamento;
- adattamento ai cambiamenti climatici come criterio autonomo.
I contenuti che prima erano dispersi in voci come “Inserimento naturalistico e paesaggistico” o “Riduzione dell’isola di calore” vengono unificati, con un richiamo più esplicito alla dimensione climatica e ambientale del progetto urbano.
CAM edilizia 2026, specifiche tecniche per edifici e prestazione energetica estiva
Nel capitolo dedicato alle specifiche tecniche per gli edifici viene messo in risalto il tema della prestazione energetica in fase estiva.La prestazione estiva viene isolata come criterio autonomo rispetto alla generica “prestazione energetica”. Il criterio richiama quanto proposto nella revisione della direttiva sulla prestazione energetica nell’edilizia (EPBD) e nella normativa tecnica europea di riferimento, in particolare la serie UNI EN ISO 52000 e le norme collegate sulla valutazione dinamica del fabbisogno energetico.
Rispetto all’impostazione prescrittiva del decreto interministeriale 26 giugno 2015 sui requisiti minimi, l’applicazione di questo criterio per la fase estiva consente una valutazione più accurata e coerente con gli altri criteri energetici e ambientali dell’edificio. Restano naturalmente ferme le disposizioni regionali o comunali eventualmente più restrittive.
Nuovi CAM edilizia e qualità della posa, infissi e gestione dell’acqua
Un altro ambito in cui i Nuovi CAM edilizia 2026 introducono indicazioni puntuali riguarda la posa di qualità degli infissi.I criteri, obbligatori e premianti, richiamano in modo esplicito la conformità alla serie di norme UNI 11673 sulla progettazione e posa in opera dei serramenti. Il progetto deve prevedere nodi di posa conformi alla UNI 11673-1, sia in caso di nuova installazione sia in caso di sostituzione dei serramenti esistenti, con particolare attenzione ai giunti di raccordo tra serramenti e involucro opaco.
La conformità può essere dimostrata tramite rapporto di prova oppure attraverso il Marchio Progettazione Posa Qualità, riconosciuto come evidenza di pre-verifica del rispetto dei requisiti.
Nel campo della gestione delle risorse idriche il decreto introduce il tema della gestione intelligente dell’acqua a livello di edificio.
Tra le novità:
- reti di raccolta delle acque reflue con distribuzione duale potabile e non potabile, prima previste solo a livello territoriale;
- criteri su raccolta, trattamento, stoccaggio e riuso delle acque meteoriche estesi alla scala dell’edificio, non più limitati alla pianificazione urbanistica.
L’obiettivo è ridurre i consumi di acqua potabile e valorizzare le risorse idriche disponibili, in coerenza con le politiche europee di adattamento climatico.
CAM edilizia 2026, criteri premianti e altre novità
I Nuovi CAM edilizia 2026 ampliano in modo significativo il catalogo dei criteri premianti per l’affidamento del servizio di progettazione. Il Testo elenca una serie più articolata di criteri rispetto al testo precedente, con una distinzione tra:- competenze dei progettisti basate su curriculum;
- competenze dimostrate da certificazioni di competenza e qualifiche specifiche.
Viene valorizzato il possesso di certificazioni individuali, ad esempio Energy Service Company (ESCo) o Esperto in Gestione dell’Energia (EGE), e di altre qualificazioni riconosciute nel settore.
Tra le altre novità si segnalano:
- indicazioni per la progettazione del risanamento del degrado da umidità;
- inserimento di nuovi prodotti da costruzione e relative prescrizioni;
- maggiore enfasi sull’impiego di materiali con contenuto di riciclato, recuperato o derivante da sottoprodotti, insieme a materiali rinnovabili.
Questi temi vengono portati anche tra i criteri premianti per la progettazione, così da orientare le stazioni appaltanti verso scelte progettuali e costruttive a minore impatto ambientale lungo l’intero ciclo di vita dell’opera.
Verso l’applicazione operativa dei Nuovi CAM edilizia 2026
In sintesi, i Nuovi CAM edilizia 2026 segnano un ulteriore passo verso una progettazione pubblica più integrata, digitale e orientata al ciclo di vita, con un’attenzione crescente a energia, acqua, qualità esecutiva e rapporto con il contesto territoriale.Per i professionisti coinvolti in gare pubbliche sarà essenziale aggiornare procedure interne, strumenti di calcolo, capitolati e archivi di dettaglio costruttivo, distinguendo, in questa fase transitoria tra applicazione dei criteri vigenti e piena operatività dei CAM edilizia 2026 sui nuovi affidamenti.