Distanze tra edifici, sentenza della Corte costituzionale
NORMATIVA
Distanze tra edifici, sentenza della Corte costituzionale
La competenza è dello Stato, le Regioni possono prevedere solo limiti maggiori
Vedi Aggiornamento
del 31/01/2007
La sentenza n. 232 emessa dalla Corte Costituzionale il 16 giugno 2005 chiarisce le competenze in materia di distanze minime tra fabbricati. Vi si stabilisce, infatti, che lo Stato ha competenza in materia di edilizia ed urbanistica, mentre alle Regioni è attribuita competenza legislativa concorrente.
Le distanze minime tra fabbricati sono disciplinate dagli artt. 873 e ss. del codice civile, in quanto si tratta di rapporti tra proprietari di fondi; ma poiché il territorio sul quali gli edifici insistono può avere specifiche caratteristiche, tale disciplina non interessa esclusivamente i rapporti tra privati ma implica anche interessi pubblici. Per questo lo stesso codice civile stabilisce che i regolamenti edilizi possano prevedere distanze maggiori.
Di conseguenza, le Regioni, titolari di competenza concorrente nella materia in questione, la quale interferisce con un’altra competenza esclusiva dello Stato, devono esercitare le loro funzioni nel rispetto dei principi della legislazione statale.
Sulla base di questo, la Corte ha stabilito che la distanza minima tra costruzioni deve essere determinata con legge statale, mentre in sede locale possono essere fissati limiti maggiori e che le Regioni sono autorizzate a derogare ai “minimi statali” purché tali deroghe siano previste in strumenti urbanistici funzionali ad un assetto complessivo ed unitario di determinate zone del territorio.
Tali principi sono fissati dall’art. 873 cod. civ. e dall’ultimo comma dell’art. 9 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 avente efficacia precettiva e inderogabile.
vedi lo speciale distanze fra le costruzioni