Il decreto è all’esame delle Commissioni Parlamentari, che da giovedì svolgeranno un ciclo di audizioni per arrivare ad un parere entro il 2 ottobre. Il testo è inoltre all’ordine del giorno della Conferenza Unificata che, sempre giovedì, dovrà raggiungere un'intesa sui contenuti.
SCIA 2, dubbi sulle procedure degli interventi edilizi
Prendendo in considerazione la tabella allegata al decreto, che dovrebbe indicare la procedura da seguire per ogni intervento edilizio, l’ANCE sottolinea che non sono riportati alcuni interventi, come le modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d’impresa e l’apertura di porte interne o spostamento di pareti interne nell’ambito della manutenzione straordinaria. Secondo gli edili bisognerebbe chiarire che sono soggetti a CILA.Per le varianti in corso d’opera a permessi di costruire, la tabella fa riferimento alla CILA mentre l’articolo 22, commi 2 e 7, del Testo Unico dell’edilizia (DPR 380/2001) inquadra questi interventi nella SCIA.
Per quanto riguarda il mutamento di destinazione contenuto nell’articolo 23 bis del Dpr 380/2001, non è specificato il titolo abilitativo richiesto. La tabella indica invece autorizzazione e silenzio assenso. Secondo l’ANCE, però, sono le Regioni che stabiliscono con legge se i mutamenti sono soggetti a permesso di costruire o SCIA e non la normativa nazionale.
In materia di riutilizzo delle terre e rocce da scavo, l’ANCE afferma che la tabella del decreto sembra limitarlo solo nell’ambito di opere soggette a VIA o ad AIA. In realtà, sottolinea, il riutilizzo è possibile anche nelle opere non soggette a VIA o ad AIA. Le disposizioni andrebbero quindi raccordate meglio con il decreto approvato in Consiglio dei Ministri il 14 luglio scorso.
Sul silenzio assenso, l’ANCE chiede infine di specificare che sia applicabile ogni volta che un Comune chieda un’autorizzazione alla regione o ad una Soprintendenza.
SCIA 2 e Conferenza di servizi
Altri chiarimenti, sostiene l’ANCE, sono necessari in tema di conferenza di servizi, per cui bisognerebbe coordinare le disposizioni con il D.lgs. 127/2016, anch’esso attuativo della Riforma Madia.I dubbi riguardano prevalentemente i tempi e i presupposti per la convocazione. L’articolo 20 del DPR 380/2001 prevede che a seguito della presentazione della domanda di permesso di costruire, lo sportello unico ha 10 giorni di tempo per comunicare al richiedente il nominativo del responsabile e 60 giorni di tempo per curare la relativa istruttoria. Non è, indicato, espressamente il termine entro il quale convocare la conferenza di servizi. L’articolo 19bis, comma 3, della Legge 241/1990 stabilisce che il termine per la convocazione decorre dalla data di presentazione dell’istanza ed è relativo ai casi di SCIA.
Nella Tabella A, allegata allo schema di decreto, al punto 1.1 relativo al permesso di costruire viene più volte specificato che il Comune, in caso di acquisizione di eventuali atti di assenso, ha 5 giorni per convocare la conferenza di servizi (come previsto dal Dlgs 127/2016).
Secondo l’ANCE bisognerebbe spiegare in modo chiaro che i termini della Legge 241/1990 valgono se l’intervento è sottoposto a SCIA, mentre in presenza del permesso di costruire la Conferenza di servizi va indetta entro 5 giorni dal deposito dell’istanza.
L’ANCE sottolinea inoltre che, leggendo il decreto, sembra che la convocazione della Conferenza di servizi sia obbligatoria ogniqualvolta sia necessario acquisire degli atti di assenso nell’ambito di CILA e SCIA. Diversamente, il Testo Unico dell’Edilizia stabilisce che è una facoltà e il D.lgs. 127/2016 stabilisce l’obbligo solo quando sono necessari più atti di assenso, non uno solo.