Ricostruzione, professionisti e società di ingegneria in guerra per gli incarichi
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Ricostruzione, professionisti e società di ingegneria in guerra per gli incarichi
RPT al Commissario Vasco Errani: ‘le società non possono lavorare con i privati’. Oice e Legacoop: ‘si manipola la realtà’
21/03/2017 - Escludere le società di ingegneria dalla ricostruzione post sisma dal momento che, in base alla legge, non possono assumere incarichi dai privati. È la richiesta avanzata dalla Rete delle professioni tecniche (RPT) con una lettera inviata al Commissario speciale per la ricostruzione, Vasco Errani.
Per l’iscrizione all’elenco speciale, lo ricordiamo, sono necessari una serie di requisiti, come l’iscrizione all’Albo, il possesso di una polizza assicurativa e condizioni in grado di assicurare l’affidabilità e la professionalità. Tra queste, l’ordinanza chiede di “essere un operatore economico professionale riconducibile ad una delle categorie previste dall’articolo 46 del Codice Appalti (D.lgs. 50/2016).
L’articolo 46 definisce gli operatori economici per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura. Tra questi, oltre ai professionisti singoli e associati e alle società tra professionisti, ci sono le società di ingegneria.
“Siamo stupefatti - ha scritto RPT a Errani - dal fatto che si vogliano favorire, illegittimamente, le società di ingegneria, consentendo loro l’iscrizione nell’elenco speciale per l’esecuzione delle attività previste per la ricostruzione delle zone terremotate, sia con riguardo alle opere pubbliche, sia con riferimento alle opere private.”
“In base alle vigenti disposizioni di legge - continua la lettera di RPT - per le società di ingegneria non si fa alcun tipo di riferimento alla possibilità di acquisire incarichi da soggetti privati. Oltre a ciò, a fronte dei divieti riguardanti le società tra professionisti (tra cui rientrano le società di ingegneria), operate con la L. 266/1997, art. 24, che ha abrogato l'articolo 2 della L. 1815/1939, non ne è mai seguito il decreto relativo ai requisiti per l'esercizio delle attività di tali società, previsto al comma 2 del medesimo articolo e mai attuato dal Ministero della Giustizia”.
“Ad oggi - aggiunge - non è quindi consentito per le società di ingegneria stipulare contratti con soggetti privati: è grave dover sottolineare che si sta assistendo al tentativo di ovviare a tale vuoto normativo con una previsione di legge allo stato contenuta nel Disegno di Legge Concorrenza, attualmente all'esame del Senato e non ancora approvato”
RPT si è detta dispiaciuta nel dover constatare che l’apertura alle società di ingegneria sia avvenuta proprio in una fase di maggiore collaborazione tra struttura commissariale e professionisti tecnici, impegnati a predisporre, a titolo gratuito, le schede FAST nei territori colpiti dal sisma.
Per l'Oice e per l'Associazione nazionale Produzione e Servizi di Legacoop “la manipolazione della realtà e la strumentalizzazione della Rete sono tali che si arriva a sostenere l'insostenibile e cioè che le società di ingegneria siano delle semplici società tra professionisti; basta leggere la legge 183, che ha regalato agli ordini professionali il business della formazione professionale, per chiarirsi che le società tra professionisti possono svolgere soltanto attività professionale, mentre le società di ingegneria possono anche svolgere attività di impresa diverse da quelle puramente professionali, e possono essere costituite anche da soli soci di puro capitale e non solo da professionisti, pur con tutte le garanzie in tema di iscrizione all'albo di chi firma gli elaborati e dei direttori tecnici”.
L’Oice e l'Associazione nazionale Produzione e Servizi di Legacoop hanno manifestato solidarietà alla struttura governativa, che a loro avviso ha un solo obiettivo: “garantire parità di accesso al mercato privato da parte di tutte le strutture che potranno mettersi al servizio di popolazioni così duramente colpite dal sisma, con le proprie competenze multidisciplinari, come già avvenuto in Umbria e in Abruzzo negli ultimi dieci anni”.
Concludendo, Oice e Associazione nazionale Produzione e Servizi di Legacoop hanno sottolineato che è un errore richiamare il ddl concorrenza, che si occupa soltanto di fornire un chiarimento interpretativo concernente gli effetti dei contratti stipulati prima del 2011, mentre è necessario cogliere le sfide dell’innovazione e abbandonare un “sistema di difesa corporativistica”.
Società di ingegneria e ricostruzione post sisma
In base all’Allegato A (articolo 5, paragrafo 1 lettera G) dell’ordinanza 12/2017, che regola l’iscrizione all’elenco speciale dei professionisti che possono partecipare alle attività di ricostruzione post sisma, sono ammesse anche le società di ingegneria.Per l’iscrizione all’elenco speciale, lo ricordiamo, sono necessari una serie di requisiti, come l’iscrizione all’Albo, il possesso di una polizza assicurativa e condizioni in grado di assicurare l’affidabilità e la professionalità. Tra queste, l’ordinanza chiede di “essere un operatore economico professionale riconducibile ad una delle categorie previste dall’articolo 46 del Codice Appalti (D.lgs. 50/2016).
L’articolo 46 definisce gli operatori economici per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura. Tra questi, oltre ai professionisti singoli e associati e alle società tra professionisti, ci sono le società di ingegneria.
Società di ingegneria e ricostruzione: RPT contraria
La Rete delle professioni tecniche ha espresso la sua contrarietà sull’inclusione delle società di ingegneria perché, a suo avviso, la legge impedisce loro si assumere incarichi dai privati.“Siamo stupefatti - ha scritto RPT a Errani - dal fatto che si vogliano favorire, illegittimamente, le società di ingegneria, consentendo loro l’iscrizione nell’elenco speciale per l’esecuzione delle attività previste per la ricostruzione delle zone terremotate, sia con riguardo alle opere pubbliche, sia con riferimento alle opere private.”
“In base alle vigenti disposizioni di legge - continua la lettera di RPT - per le società di ingegneria non si fa alcun tipo di riferimento alla possibilità di acquisire incarichi da soggetti privati. Oltre a ciò, a fronte dei divieti riguardanti le società tra professionisti (tra cui rientrano le società di ingegneria), operate con la L. 266/1997, art. 24, che ha abrogato l'articolo 2 della L. 1815/1939, non ne è mai seguito il decreto relativo ai requisiti per l'esercizio delle attività di tali società, previsto al comma 2 del medesimo articolo e mai attuato dal Ministero della Giustizia”.
“Ad oggi - aggiunge - non è quindi consentito per le società di ingegneria stipulare contratti con soggetti privati: è grave dover sottolineare che si sta assistendo al tentativo di ovviare a tale vuoto normativo con una previsione di legge allo stato contenuta nel Disegno di Legge Concorrenza, attualmente all'esame del Senato e non ancora approvato”
RPT si è detta dispiaciuta nel dover constatare che l’apertura alle società di ingegneria sia avvenuta proprio in una fase di maggiore collaborazione tra struttura commissariale e professionisti tecnici, impegnati a predisporre, a titolo gratuito, le schede FAST nei territori colpiti dal sisma.
Oice e Legacoop: le società di ingegneria possono operare nel settore privato
Rispondendo alla rete delle professioni tecniche, Gabriele Scicolone, presidente Oice, e Carlo Zini, presidente dell'Associazione nazionale Produzione e Servizi di Legacoop, hanno affermato che “le società di ingegneria possano legittimamente operare nell'ambito privato. È così dal 1997 quando la legge Bersani abrogò il divieto di svolgere attività professionale in forma societaria, e lo è dal 1998 da quando cioè Inarcassa accetta i contributi integrativi corrisposti dalle società di ingegneria a seguito di migliaia di contratti stipulati con committenti privati. In ogni caso si sta continuando a parlare del nulla visto che la legge 1815/39 è stata integralmente abrogata sei anni fa cercando di demonizzare la possibilità di operare Società di Ingegneria in forma moderna ed organizzata come avviene in tutti i paesi sviluppati del mondo, continuando a perseguire, per il nostro paese, una politica del ‘fare ingegneria’ retrograda e non lungimirante”.Per l'Oice e per l'Associazione nazionale Produzione e Servizi di Legacoop “la manipolazione della realtà e la strumentalizzazione della Rete sono tali che si arriva a sostenere l'insostenibile e cioè che le società di ingegneria siano delle semplici società tra professionisti; basta leggere la legge 183, che ha regalato agli ordini professionali il business della formazione professionale, per chiarirsi che le società tra professionisti possono svolgere soltanto attività professionale, mentre le società di ingegneria possono anche svolgere attività di impresa diverse da quelle puramente professionali, e possono essere costituite anche da soli soci di puro capitale e non solo da professionisti, pur con tutte le garanzie in tema di iscrizione all'albo di chi firma gli elaborati e dei direttori tecnici”.
L’Oice e l'Associazione nazionale Produzione e Servizi di Legacoop hanno manifestato solidarietà alla struttura governativa, che a loro avviso ha un solo obiettivo: “garantire parità di accesso al mercato privato da parte di tutte le strutture che potranno mettersi al servizio di popolazioni così duramente colpite dal sisma, con le proprie competenze multidisciplinari, come già avvenuto in Umbria e in Abruzzo negli ultimi dieci anni”.
Concludendo, Oice e Associazione nazionale Produzione e Servizi di Legacoop hanno sottolineato che è un errore richiamare il ddl concorrenza, che si occupa soltanto di fornire un chiarimento interpretativo concernente gli effetti dei contratti stipulati prima del 2011, mentre è necessario cogliere le sfide dell’innovazione e abbandonare un “sistema di difesa corporativistica”.