La Cassazione ha ripercorso l’evoluzione normativa che ha portato progressivamente all’equiparazione delle società e dei professionisti in forma singola. Equiparazione che, sostengono i giudici, è avvenuta prima per il settore dei lavori pubblici e più recentemente anche per il mercato privato. Vediamo perché.
Inizialmente, hanno spiegato i giudici, esisteva il divieto di costituzione di società di capitali aventi a oggetto l’espletamento di attività riservate a professionisti iscritti all’Albo.
Attività riservate ai professionisti anche nelle società
I giudici hanno spiegato che il divieto è stato superato, per quanto riguarda il settore pubblico, con l’articolo 17 della Legge 109/1994 (confluito poi nell’articolo 90 del D.lgs. 163/2006 e dopo nell’articolo 46 del D.lgs. 50/2016) in base al quale la qualifica professionale deve essere posseduta dai soci o dal direttore tecnico che sottoscrive i progetti.Successivamente, la Legge 266/1997 ha espressamente abrogato il divieto di esercizio delle professioni intellettuali in forma societaria, prevedendo la completa liberalizzazione anche nel mercato privato. La disposizione sarebbe diventata operativa dopo l’emanazione di un decreto attuativo, che in realtà non è mai arrivato.
Società di ingegneria nel mercato privato
È stata la Legge 183/2011, in vigore dal 1° gennaio 2012, a colmare questa lacuna, riconoscendo alle società di ingegneria la possibilità di operare anche nel mercato privato al pari dei professionisti in forma singola.Questo significa, ha concluso la Cassazione, che le società di ingegneria possono legittimamente assumere incarichi dai privati solo a partire dal 2012 e che le attività eventualmente svolte prima sono contrarie alla legge.
Per questi motivi, la Cassazione ha condannato una società di ingegneria alla restituzione di parte dei compensi versati da un privato nel 2001.
Società di ingegneria e mercato privato, una diatriba che dura da anni
Professionisti e società di ingegneria si sfidano da anni a colpi di interpretazioni normative contendendosi la possibilità di operare nel mercato privato.La Rete delle professioni tecniche ha sempre sostenuto che l’inclusione delle società di ingegneria non sarebbe equa visto che le società, al contrario dei professionisti, non si iscrivo no agli Albi e non sono soggette ad una serie di obblighi previsti dalle norme che regolano la libera professione.
Diversamente, l’Oice ha sempre difeso la completa equiparazione anche nel mercato privato, come accade all’estero, e si è scagliata contro i vincoli porti dagli Ordini professionali, considerati espressione di un corporativismo ormai anacronistico.