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Fascicolo del fabbricato, torna l’ipotesi di renderlo obbligatorio

Fascicolo del fabbricato, torna l’ipotesi di renderlo obbligatorio

Nuovo ddl in Senato: il documento sarà redatto da un professionista e costituirà titolo di agibilità sismica e aggiornamento catastale

Vedi Aggiornamento del 11/06/2020
Fascicolo del fabbricato, torna l’ipotesi di renderlo obbligatorio
di Alessandra Marra
Vedi Aggiornamento del 11/06/2020
08/06/2017 - Rendere obbligatorio il fascicolo del fabbricato per ogni immobile di proprietà privata presente nel territorio italiano.
 
Questa una delle disposizioni contenute in un disegno di legge presentato al Senato che si pone l’obiettivo di introdurre misure volte alla tutela del territorio nazionale.

La relazione del disegno di legge evidenzia i tentativi compiuti sia dal Parlamento che da sei Regioni (tra cui la Puglia) di istituire il Fascicolo del fabbricato o di provare a rendere obbligatoria una qualche forma di documentazione propedeutica alla certificazione sismica e la messa in sicurezza degli edifici, tentativi andati a vuoto.
 

Obbligo del Fascicolo del fabbricato: il contenuto

Il disegno di legge impegna le Regioni, entro il 31 dicembre 2017, ad adottare misure finalizzate a rendere obbligatoria l’istituzione del fascicolo del fabbricato e a stabilire che l’aggiornamento del fascicolo avvenga con una cadenza non superiore a tre anni.
 
Il fascicolo del fabbricato dovrà contenere tutte le informazioni attinenti alla costruzione dell’edificio e alle sue pertinenze, registrare le eventuali modifiche apportate al progetto originario e ogni forma di lavoro eseguito.
 
Dovrà inoltre contenere tassativamente: a) la localizzazione del bene immobile; b) la tipologia delle fondazioni, delle elevazioni e della struttura portante; c) le planimetrie e i grafici o, in loro assenza, un rilievo geometrico, che descrivono le caratteristiche, incluse quelle volumetriche o dimensionali, dell’immobile al momento della predisposizione del fascicolo, evidenziando le eventuali modifiche strutturali intervenute; d) l’epoca di costruzione, il sistema e i materiali utilizzati; e) la situazione catastale storica e corrente; f) le pertinenze edilizie prive di autonoma destinazione; g) le segnalazioni al proprietario e alle amministrazioni di eventuali elementi di criticità statica, sismica o geologica, nonché delle carenze documentali essenziali alla valutazione della sicurezza; h) la rilevazione della eventuale presenza di fessurazioni o lesioni; i) le caratteristiche geologiche del suolo e del sottosuolo.
 

Redazione del fascicolo del fabbricato al professionista

Secondo il ddl, il professionista, incaricato dal proprietario dell’immobile, dovrà predispone e aggiornare il fascicolo del fabbricato con riferimento alla documentazione tecnicoamministrativa fornitagli. Ove necessario, potrà avanzare delle osservazioni e svolgere ulteriori indagini.
 
Con la predisposizione del fascicolo, il professionista potrà verificare le eventuali criticità di natura strutturale, ambientale, energetica e impiantistica, le quali renderanno doverosi taluni interventi di ristrutturazione al fine di garantire la piena agibilità del fabbricato.

Il ddl specifica anche che il Governo dovrà convocare i rappresentanti del Consiglio nazionale degli ingegneri e del Consiglio nazionale degli architetti per stipulare una convenzione che individui i requisiti per lo svolgimento delle attività professionali e che definisca i rispettivi compensi.
 
Entro un anno dall’attivazione della pratica, il professionista dovrà trasmettere il fascicolo del fabbricato al competente ufficio comunale, unitamente ad una relazione tecnica sulle risultanze dell’istruttoria che asseveri la conformità e la sicurezza dell’immobile o che evidenzi rilievi critici.
 

Il rilascio del fascicolo del fabbricato

Il Comune potrà decidere, sulla base delle informazioni trasmesse, se provvedere al rilascio del fascicolo del fabbricato, invitare il soggetto a fare delle modifiche necessarie al rilascio del fascicolo oppure non concedere il fascicolo e dichiarare la totale inagibilità dell’immobile.
 
Il rilascio del fascicolo del fabbricato costituirà titolo di agibilità sismica e determinerà l’automatico aggiornamento catastale.
 
La produzione del fascicolo del fabbricato, debitamente aggiornato, sarà condizione per il rilascio di ogni tipo di autorizzazione o certificazione di competenza comunale all’intero fabbricato o a singole parti dello stesso.
 
Infine, il disegno di legge prevede che il proprietario del fabbricato che abbia fatto istanza per l’ottenimento del relativo fascicolo possa godere di una detrazione del 50% per le spese debitamente documentate e sostenute entro il 31 dicembre 2018.
 

Abusivismo: istituzione di un ‘Osservatorio Nazionale’

Il disegno di legge, inoltre, istituisce l’Osservatorio nazionale sull’abusivismo edilizio finalizzato alla valutazione delle politiche edilizie e ambientali. Il fine è quello di promuovere e assicurare il coordinamento tra i soggetti coinvolti nell’opera di individuazione e di repressione dell’abusivismo edilizio, di incrementare gli interventi di demolizione delle opere abusive e di portare a termine la lavorazione delle domande di condono ancora inevase.
 
Secondo il rapporto sul condono edilizio presentato in Senato dal centro studi Sogeea nell’aprile 2016, infatti, restano ancora da evadere più di cinque milioni di domande di condono, vale a dire un terzo circa del totale di quelle presentate, con mancati introiti per le casse dello Stato pari a circa venti miliardi di euro.
 
Di conseguenza, il ddl prescrive le procedure per il completamento dell’esame delle domande di sanatoria edilizia. In tal senso, le amministrazioni comunali dovranno trasmettere all’Osservatorio: il numero totale delle domande di sanatoria edilizia presentate, distinguendo tra quelle evase, quelle in via di esame e quelle in attesa di essere esaminate, unitamente ad un piano comunale che preveda criteri e modalità per l’obbligatoria evasione.
 
Gli introiti derivanti dall’evasione delle domande di sanatoria edilizia saranno destinati dai Comuni per la realizzazione di interventi di manutenzione stradale e di piantumazione, canali di scolo per la pioggia, argini per fiumi e torrenti, piste ciclabili.
 
Infine il provvedimento stabilisce programma educativo rivolto ai più giovani finalizzato ad affrontare situazioni di emergenza causate da ogni tipo di calamità e ad approfondire le conoscenze integrate che concernono il territorio di riferimento della scuola. 
 
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