Criteri ambientali minimi in edilizia, il Min.Ambiente risponde ai dubbi
NORMATIVA
Criteri ambientali minimi in edilizia, il Min.Ambiente risponde ai dubbi
Pubblicate le Faq con i chiarimenti su raggio di applicazione, competenze dei professionisti e valutazioni sui materiali
22/01/2018 - Chiarimenti sui criteri ambientali minimi per l’edilizia. Il Ministero dell’Ambiente ha pubblicato una serie di Faq che spiegano come applicare il DM 11 ottobre 2017 che ha introdotto i CAM da seguire nell’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione degli edifici pubblici.
Il decreto, lo ricordiamo, rientra tra le norme attuative del Codice Appalti (D.lgs. 50/2016) ed è entrato in vigore il 7 novembre scorso.
Stesso discorso per i materiali. I CAM si applicano ai casi previsti dalla norma.
- EGE, riferimento norma UNI CEI 11339 e già oggetto di certificazione attraverso organismi accreditati secondo la norma internazionale ISO/IEC 17024;
- Auditor energetico - AE, certificati ai sensi della norma UNI CEI 16247, parte 5;
- ESCo (Energy Service Company), certificate ai sensi della norma UNI CEI 11352:2014.
In base ai CAM, la Stazione appaltante deve accertare che la progettazione sia affidata a professionisti accreditati. Il Ministero dell’Ambiente ha spiegato che si tratta di professionisti che hanno sostenuto e superato un esame di accreditamento presso Organismi di livello nazionale o internazionale accreditati secondo la norma internazionale ISO/IEC 17024 e abilitati al rilascio di una Certificazione energetico-ambientale degli edifici secondo i più diffusi rating systems (LEED, WELL, BREEAM, etc). I professionisti devono avere competenze generali sulla sostenibilità degli edifici e quindi non solo in ambito di efficienza energetica, in via esemplificativa, possono essere: LEED AP, WELL AP, BREEAM AP, etc. La stazione appaltante potrà verificare il requisito richiedendo lo specifico certificato di accreditamento ISO/IEC 17024.
Il decreto, lo ricordiamo, rientra tra le norme attuative del Codice Appalti (D.lgs. 50/2016) ed è entrato in vigore il 7 novembre scorso.
Applicazione dei CAM
Il Ministero dell’Ambiente ha spiegato che i CAM si applicano obbligatoriamente solo agli interventi espressamente previsti dal decreto. Per gli altri, ad esempio i restauri, i CAM non sono obbligatori, ma le Stazioni Appaltanti sono comunque invitate a tenerli in considerazione.Stesso discorso per i materiali. I CAM si applicano ai casi previsti dalla norma.
CAM e capacità dei professionisti
Il Ministero ha chiarito che per soggetti abilitati ad effettuare la diagnosi energetica si intendono:- EGE, riferimento norma UNI CEI 11339 e già oggetto di certificazione attraverso organismi accreditati secondo la norma internazionale ISO/IEC 17024;
- Auditor energetico - AE, certificati ai sensi della norma UNI CEI 16247, parte 5;
- ESCo (Energy Service Company), certificate ai sensi della norma UNI CEI 11352:2014.
In base ai CAM, la Stazione appaltante deve accertare che la progettazione sia affidata a professionisti accreditati. Il Ministero dell’Ambiente ha spiegato che si tratta di professionisti che hanno sostenuto e superato un esame di accreditamento presso Organismi di livello nazionale o internazionale accreditati secondo la norma internazionale ISO/IEC 17024 e abilitati al rilascio di una Certificazione energetico-ambientale degli edifici secondo i più diffusi rating systems (LEED, WELL, BREEAM, etc). I professionisti devono avere competenze generali sulla sostenibilità degli edifici e quindi non solo in ambito di efficienza energetica, in via esemplificativa, possono essere: LEED AP, WELL AP, BREEAM AP, etc. La stazione appaltante potrà verificare il requisito richiedendo lo specifico certificato di accreditamento ISO/IEC 17024.