Aree terremotate, dove sopravvive il Superbonus 110% con sconto e cessione
NORMATIVA
Aree terremotate, dove sopravvive il Superbonus 110% con sconto e cessione
In queste zone non valgono i nuovi limiti. Ma cosa spetta agli immobili che hanno già recuperato l’agibilità?
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del 03/04/2024
16/01/2024 - Il Superbonus 110% nelle zone terremotate non subirà variazioni fino al 31 dicembre 2025. Nelle aree colpite dagli eventi sismici, non valgono i nuovi limiti introdotti gradualmente al Superbonus 110%, che continua a essere fruibile sotto forma di sconto in fattura e cessione del credito.
Nei giorni scorsi Guido Castelli, Commissario straordinario alla Riparazione e alla Ricostruzione sisma 2016, ha risposto ai dubbi sorti dopo il susseguirsi di modifiche normative al Superbonus.
Castelli ha spiegato che alle aree terremotate non si applica né la riduzione graduale dell’aliquota (che quest’anno è scesa al 70% nel resto d’Italia) né il divieto di sconto in fattura e cessione del credito per i lavori iniziati dopo il 16 febbraio 2023.
Tutti coloro che entro il 31 Dicembre 2025 sosterranno spese, relative a qualsiasi intervento di ricostruzione post sismica di edifici danneggiati e resi inagibili nei comuni per i quali sia stato dichiarato lo stato d’emergenza a far data dal 1° Aprile 2009, riguardanti gli importi eccedenti il contributo per la ricostruzione, continueranno a beneficiare del Superbonus 110%.
Tuttavia, il nuovo decreto Superbonus (DL 212/2023) ha introdotto l’obbligo di stipula di contratti assicurativi entro un anno dalla data di conclusione dei lavori.
Un condominio ha chiesto all’Agenzia se è possibile ottenere il Superbonus 110% per l’efficientamento energetico di un edificio danneggiato dal sisma del 2009 e reso di nuovo agibile grazie al contributo per la ricostruzione.
L’Agenzia, con la risposta 4/2024, ha spiegato che non è possibile perchè lo spirito della normativa è agevolare i lavori di efficientamento energetico sugli edifici dichiarati inagibili. Secondo l’Agenzia, la condizione di “inagibilità” è un requisito fondamentale per ottenere il Superbonus 110%.
Dato che, dopo l’utilizzo del contributo per la ricostruzione, il fabbricato è tornato agibile, l’Agenzia ritiene che il condominio non abbia diritto al Superbonus 110% per le aree terremotate, ma che possa richiedere il Superbonus seguendo il decalage ordinario dell’aliquota.
Nei giorni scorsi Guido Castelli, Commissario straordinario alla Riparazione e alla Ricostruzione sisma 2016, ha risposto ai dubbi sorti dopo il susseguirsi di modifiche normative al Superbonus.
Superbonus 110% zone terremotate fino al 2025
Fino al 31 dicembre 2025, il Superbonus nelle aree terremotate sarà fruibile con l’aliquota originaria del 110% sotto forma di detrazione Irpef, sconto in fattura e cessione del credito.Castelli ha spiegato che alle aree terremotate non si applica né la riduzione graduale dell’aliquota (che quest’anno è scesa al 70% nel resto d’Italia) né il divieto di sconto in fattura e cessione del credito per i lavori iniziati dopo il 16 febbraio 2023.
Tutti coloro che entro il 31 Dicembre 2025 sosterranno spese, relative a qualsiasi intervento di ricostruzione post sismica di edifici danneggiati e resi inagibili nei comuni per i quali sia stato dichiarato lo stato d’emergenza a far data dal 1° Aprile 2009, riguardanti gli importi eccedenti il contributo per la ricostruzione, continueranno a beneficiare del Superbonus 110%.
Tuttavia, il nuovo decreto Superbonus (DL 212/2023) ha introdotto l’obbligo di stipula di contratti assicurativi entro un anno dalla data di conclusione dei lavori.
Superbonus 110% zone terremotate, il caso dell’immobile riparato
Appurato che le zone terremotate sono le uniche in cui il Superbonus 110% non è stato limitato, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta su un caso concreto che può verificarsi in fase di ricostruzione.Un condominio ha chiesto all’Agenzia se è possibile ottenere il Superbonus 110% per l’efficientamento energetico di un edificio danneggiato dal sisma del 2009 e reso di nuovo agibile grazie al contributo per la ricostruzione.
L’Agenzia, con la risposta 4/2024, ha spiegato che non è possibile perchè lo spirito della normativa è agevolare i lavori di efficientamento energetico sugli edifici dichiarati inagibili. Secondo l’Agenzia, la condizione di “inagibilità” è un requisito fondamentale per ottenere il Superbonus 110%.
Dato che, dopo l’utilizzo del contributo per la ricostruzione, il fabbricato è tornato agibile, l’Agenzia ritiene che il condominio non abbia diritto al Superbonus 110% per le aree terremotate, ma che possa richiedere il Superbonus seguendo il decalage ordinario dell’aliquota.