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Silenzio assenso in edilizia, l’esigenza di semplificazione responsabilizzerà i Comuni?
di Redazione Edilportale

Silenzio assenso in edilizia, l’esigenza di semplificazione responsabilizzerà i Comuni?

Sempre più giudici ritengono sufficiente il decorso dei termini e non necessaria la conformità dell’intervento alle norme edilizie e urbanistiche

Silenzio assenso in edilizia - Foto: Volodymyr 123RF.com
Silenzio assenso in edilizia - Foto: Volodymyr 123RF.com
di Redazione Edilportale
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03/04/2024 - Il silenzio assenso in edilizia sta cambiando. Da una parte i Tribunali stanno mutando la propria linea interpretativa nell’ottica di una maggiore semplificazione, ma anche di responsabilizzazione delle Amministrazioni, dall’altra sono allo studio norme che mirano a rendere i procedimenti più spediti.
 
Bisogna in primo luogo fare una premessa: la normativa sul silenzio assenso in edilizia non è chiara e può lasciare spazio a diverse interpretazioni. Da questa scarsa chiarezza sono spesso nati contenziosi tra i privati che richiedono il permesso di costruire, e vedono scadere i termini di legge, e i Comuni chiamati al rilascio dei titoli abilitativi.

In base al Testo unico dell’edilizia (Dpr 380/2001), il permesso di costruire si può formare con silenzio assenso se, una volta decorsi i termini per l’adozione del provvedimento conclusivo, il dirigente o il responsabile dell’ufficio non si è pronunciato e non ha fornito motivazioni per il diniego.
 
I giudici tradizionalmente ritenevano che solo se il lavoro progettato fosse conforme alla normativa edilizia e urbanistica, il permesso di costruire si potesse formare con silenzio assenso.
 
Ultimamente, invece, i giudici si stanno pronunciando sempre più spesso nel senso opposto e ritengono che per la formazione del permesso di costruire con silenzio assenso sia sufficiente il solo decorso dei termini.
 

Silenzio assenso in edilizia, cosa comporta il cambiamento

Anche se i giudici ritengono che per la formazione del permesso di costruire con silenzio assenso sia sufficiente il decorso dei termini e non sia necessaria la conformità alle norme edilizie e urbanistiche, questo non significa che si può edificare in modo non conforme alla legge.
 
I Comuni possono sempre annullare il permesso di costruire in autotutela, ma per farlo hanno a disposizione un tempo limitato, pari a 12 mesi, e sono quindi obbligati ad avere un’organizzazione più efficiente.
 
Secondo la vecchia interpretazione dei Tribunali, dopo il decorso dei termini, il privato iniziava i lavori convinto di aver ottenuto il permesso di costruire con silenzio assenso, ma col rischio che il Comune potesse bloccare il cantiere. L’eventuale non conformità rilevata dal Comune dopo la scadenza dei termini avrebbe impedito la reale formazione del permesso di costruire e il Comune avrebbe potuto accusare il privato di aver realizzato un abuso edilizio, cioè un intervento in assenza di titolo abilitativo.
 
Con la nuova interpretazione, il privato che ha richiesto il titolo abilitativo e non ha ottenuto risposta nei termini previsti può iniziare i lavori sicuro di essere in possesso del permesso di costruire. In caso di irregolarità, il Comune può annullare il permesso in autotutela entro 12 mesi dalla sua formazione per silenzio assenso.
 
In quest’ultimo caso, però, il privato non può essere accusato di abusivismo edilizio perché il permesso di costruire esiste (essendosi formato con il silenzio assenso) e solo in un secondo momento viene contestato e annullato dal Comune.
 
L’azione di annullamento in autotutela è più onerosa per il Comune e prevede lo svolgimento di un contenzioso. L’unico modo per evitare questa complicazione è che il Comune svolga le dovute istruttorie nei termini stabiliti, efficientando la macchina amministrativa.
 

Silenzio assenso in edilizia, i casi in cui emergono le esigenze di semplificazione

Di recente il Tar Lombardia, con la sentenza 518/2024, ha affermato che la conformità dell’intervento alla normativa urbanistica non è una condizione necessaria per ottenere il silenzio assenso in edilizia.
 
Secondo il Tar Lombardia, il titolo abilitativo si forma per il solo decorso dei termini previsti e il Comune può solo esercitare il potere di autotutela nel caso in cui si accorga della presenza di irregolarità.
 
Il Tar Campania, con la sentenza 1388/2024 ha premesso che la giurisprudenza in passato ha sempre preteso il rispetto dei requisiti sostanziali (conformità alle norme edilizie e urbanistiche) e non solo di quelli formali (decorso dei termini).
 
Tuttavia, osserva il Tar Campania, la giurisprudenza ultimamente ha adottato delle interpretazioni più coerenti con le esigenze di semplificazione, tanto da consentire la formazione del permesso di costruire con silenzio assenso anche nel caso in cui la domanda non sia conforme alle norme edilizie e urbanistiche.
 
Dello stesso avviso il Consiglio di Stato, che l’anno scorso, con la sentenza 2661/2023, ha concluso che “ove sussistono i requisiti di formazione del silenzio-assenso, il titolo abilitativo può perfezionarsi anche con riguardo ad una domanda non conforme a legge”.
 
Anche in questo caso, i giudici hanno affermato che il titolo abilitativo si forma per silenzio assenso anche se l’istanza è incompleta, che non è consentito il diniego tardivo e che il Comune può solo intervenire in autotutela.
 
Sempre l’anno scorso, il Tar Marche, con la sentenza 265/2023, ha puntualizzato che ci sono dei limiti al potere di autotutela dei Comuni. Secondo i giudici, se il permesso di costruire si è formato per silenzio assenso, i Comuni hanno un tempo limitato, pari a 12 mesi, per annullare il permesso in autotutela e non possono andare oltre questo limite neanche se si accorgono, in ritardo, che nella domanda sono presenti errori o false dichiarazioni.
 

Come cambieranno le norme sul silenzio assenso in edilizia

La volontà di semplificazione emerge inoltre a livello normativo, con proposte che mirano a rendere più spedito l’iter per ottenere il permesso di costruire, limitando i documenti e le autorizzazioni necessari.
 
​In base al Testo unico dell’edilizia, il silenzio assenso non è consentito se la richiesta del permesso di costruire riguarda un’area sottoposta a vincolo idrogeologico, ambientale, paesaggistico o culturale.
 
Proprio questo divieto, attualmente in vigore nelle aree vincolate, potrebbe venire meno. La scorsa settimana è stato infatti approvato in Consiglio dei Ministri un disegno di legge sulle semplificazioni, che contiene una modifica all’articolo 20 del Testo Unico dell’edilizia sul procedimento per il rilascio del permesso di costruire.
 
Il nuovo ddl consentirà la formazione del permesso di costruire con silenzio assenso se il soggetto che presenta la domanda ha già ottenuto le autorizzazioni e i nulla osta necessari dalle autorità preposte alla tutela del vincolo.

Oltre alle modifiche puntuali sulla normativa che regola il permesso di costruire, ricordiamo che il Testo unico dell'edilizia sarà interessato da una revisione complessiva, più volte annunciata dal Governo, che nelle intenzioni dell'Esecutivo dovrebbe vedere la luce a breve.
 
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