Milleproroghe: slittano ancora i termini per la sicurezza antincendio nei luoghi della cultura
Nuova scadenza al 31 dicembre 2026 per musei e siti tutelati: proroga estesa anche agli enti locali. Tra gli adempimenti, il Piano di Limitazione dei Danni
Il differimento riguarda gli interventi di messa a norma e gli adempimenti collegati, con un’estensione significativa del perimetro ai beni di enti territoriali sottoposti a tutela.
Nel testo è richiamata espressamente anche l’adozione del Piano di limitazione dei danni (PLD), strumento operativo per proteggere il patrimonio culturale nelle emergenze, che entra nel quadro delle attività da completare entro la nuova data.
Il nuovo termine fissato al 31 dicembre 2026 sostituisce le scadenze precedenti e si applica agli immobili e ai siti che, pur rientrando nel perimetro di ricognizioni e programmi di messa a norma, non hanno ancora concluso l’adeguamento alle prescrizioni di prevenzione incendi.
In sostanza, la proroga “congela” l’obbligo di completare gli interventi entro il 2026, lasciando più tempo alle amministrazioni per programmare e attuare le misure richieste.
Chi rientra nel nuovo perimetro
La novità più rilevante è l’ampliamento dei soggetti interessati; il differimento, infatti, non riguarda solo gli immobili nella disponibilità dei Ministeri, ma si estende anche a istituti e luoghi della cultura appartenenti a Regioni, Province, Comuni e altri enti locali, quando si tratta di beni sottoposti a vincolo di tutela:• Ministero della Cultura e altri Ministeri che hanno in uso immobili rientranti nel perimetro della ricognizione prevista dalla L. 145/2018;
• enti territoriali proprietari di istituti e luoghi della cultura sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004.
In pratica, oltre a musei e sedi ministeriali, la scadenza interessa anche musei civici, biblioteche comunali, archivi, complessi monumentali, parchi e aree archeologiche gestiti da Regioni, Province e Comuni, quando ricadono nel regime di tutela e nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.
Cosa va completato entro il 31 dicembre 2026
La proroga riguarda la “messa a norma” nel suo significato operativo: non solo l’esecuzione di lavori e installazioni, ma anche la chiusura dell’iter tecnico-amministrativo della prevenzione incendi (progetto, eventuali prescrizioni, adeguamenti conseguenti, documentazione finale).In concreto, entro la scadenza devono risultare attuate le misure necessarie per raggiungere condizioni di sicurezza antincendio coerenti con le norme applicabili al caso specifico e con i vincoli di tutela.
Il PLD è nel Milleproroghe: perché è obbligatorio e a cosa serve
Nel Milleproroghe il Piano di limitazione dei danni (PLD) non compare come “buona pratica” accessoria, ma entra a pieno titolo tra gli adempimenti collegati al percorso di adeguamento, perché parte del progetto antincendio da sottoporre ai Comandi VVF per l’ottenimento del Certificato di prevenzione incendi (CPI).
Il PLD ha una funzione diversa (e complementare) rispetto ai documenti orientati all’esodo delle persone: definisce procedure e priorità operative per ridurre i danni al patrimonio culturale durante e dopo un’emergenza, distinguendo tra beni mobili (opere movimentabili, archivi, libri) e beni inamovibili o solidali all’edificio (apparati decorativi, affreschi, pavimentazioni storiche). Non sostituisce il piano di emergenza per le persone, ma lo completa sul versante patrimonio.In particolare:
• il PLD opera nella fase di gestione del rischio residuo, cioè quando l’evento è in atto e l’obiettivo è ridurre al minimo i danni;
• le procedure del PLD devono coordinarsi con il Piano di sicurezza e gestione delle emergenze, perché la tutela delle opere è sempre subordinata alla sicurezza delle persone (operatori, visitatori, soccorritori).
• il PDL non riguarda solo gli incendi, ma include anche altri eventi interni (es. allagamenti) ed esterni (es. sisma, esondazioni, dissesto idrogeologico, incendi dall’esterno).
Ancora un rinvio, ma con perimetro e adempimenti più definiti
Il nuovo rinvio, dopo la prima scadenza fissata per il 31 dicembre 2022, poi prorogata al 31 dicembre 2023 e quindi al 31 dicembre 2024, si innesta su un percorso avviato da tempo.Già nel 2019, infatti, il Ministero della Cultura annunciava un programma straordinario di interventi per la messa in sicurezza dei luoghi della cultura (109 milioni di euro per 314 siti), ma che continua a scontare ritardi attuativi.
In questo quadro, la scadenza 2026 offre più margine operativo, ma rende anche più espliciti due aspetti: l’estensione agli enti territoriali soggetti a tutela e la centralità del Piano di limitazione dei danni (PLD), richiamato nel decreto tra gli adempimenti da completare entro la nuova data e ormai parte integrante del sistema di gestione delle emergenze nei luoghi della cultura.