Rendimento energetico degli edifici, Italia condannata dalla UE
RISPARMIO ENERGETICO
Rendimento energetico degli edifici, Italia condannata dalla UE
Nella normativa nazionale manca l’obbligo di attestato energetico in caso di vendita o di locazione di un immobile
18/06/2013 - La Corte di Giustizia europea ha condannato l’Italia per non aver correttamente attuato la Direttiva 2002/91/UE sul rendimento energetico nell’edilizia.
L’Italia - si legge nella Sentenza C-345/12 del 13 giugno 2013 - non ha previsto l’obbligo di consegnare un attestato di rendimento energetico in caso di vendita o di locazione di un immobile e non ha notificato alla Commissione europea le misure di recepimento della Direttiva 2002/91/UE.
Non è arrivato in tempo dunque il DL 63/2013 di recepimento della Direttiva 2010/31/UE, che dal 1° febbraio ha sostituito la 2002/91/UE (leggi tutto), perché mancano i decreti attuativi necessari a renderlo operativo (leggi tutto). E comunque il DL 63/2013 arriva ben oltre la scadenza, fissata al 9 luglio 2012.
Per il recepimento della Direttiva 2002/91/UE - ricordano i giudici europei - l’Italia ha adottato il Dlgs 192/2005 e il DM 26 giugno 2009 “Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”.
Il primo, all’articolo 6, comma 2-ter, stabilisce che “nei contratti di compravendita o di locazione di edifici o di singole unità immobiliari è inserita apposita clausola con la quale l’acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica degli edifici. Nel caso di locazione, la disposizione si applica solo agli edifici e alle unità immobiliari già dotate di attestato di certificazione energetica”.
Queste norme hanno fatto scattare nel 2006 una procedura di infrazione. E il DM 26 giugno 2009, che consente di autocertificare la classe energetica G e di autodichiarare che “i costi per la gestione energetica dell’edificio sono molto alti”, ha peggiorato la situazione.
La normativa italiana - rileva la Corte - non prevede alcun obbligo di inserire una clausola contrattuale, nella quale il conduttore dichiari di aver ricevuto un attestato di rendimento energetico nel caso in cui quest’ultimo non sia stato ancora rilasciato per l’edificio dato in locazione al momento della firma del contratto di locazione. Tale deroga all’obbligo di consegnare un attestato, in caso di locazione di un immobile ancora privo di attestato al momento della firma del contratto, non è prevista dalla Direttiva.
Anche l’autodichiarazione della classe G non è conforme alle norme europee, perché deroga all’obligo di dotare l’edificio di attestato e non permette al consumatore di valutare appieno il rendimento energetico dell’edificio. Su questo punto, va ricordato che la possibilità di autodichiarare la classe G è stata abolita nel dicembre 2012, troppo tardi per l’UE (leggi tutto).
Dal 2006 si sono succedute lettere di diffida e pareri motivati, fino al il deferimento alla Corte di Giustizia europea, nell’aprile 2012 (leggi tutto) e alla condanna di qualche giorno fa.
Foto: G: Fessy © CJUE
L’Italia - si legge nella Sentenza C-345/12 del 13 giugno 2013 - non ha previsto l’obbligo di consegnare un attestato di rendimento energetico in caso di vendita o di locazione di un immobile e non ha notificato alla Commissione europea le misure di recepimento della Direttiva 2002/91/UE.
Non è arrivato in tempo dunque il DL 63/2013 di recepimento della Direttiva 2010/31/UE, che dal 1° febbraio ha sostituito la 2002/91/UE (leggi tutto), perché mancano i decreti attuativi necessari a renderlo operativo (leggi tutto). E comunque il DL 63/2013 arriva ben oltre la scadenza, fissata al 9 luglio 2012.
Per il recepimento della Direttiva 2002/91/UE - ricordano i giudici europei - l’Italia ha adottato il Dlgs 192/2005 e il DM 26 giugno 2009 “Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”.
Il primo, all’articolo 6, comma 2-ter, stabilisce che “nei contratti di compravendita o di locazione di edifici o di singole unità immobiliari è inserita apposita clausola con la quale l’acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica degli edifici. Nel caso di locazione, la disposizione si applica solo agli edifici e alle unità immobiliari già dotate di attestato di certificazione energetica”.
Queste norme hanno fatto scattare nel 2006 una procedura di infrazione. E il DM 26 giugno 2009, che consente di autocertificare la classe energetica G e di autodichiarare che “i costi per la gestione energetica dell’edificio sono molto alti”, ha peggiorato la situazione.
La normativa italiana - rileva la Corte - non prevede alcun obbligo di inserire una clausola contrattuale, nella quale il conduttore dichiari di aver ricevuto un attestato di rendimento energetico nel caso in cui quest’ultimo non sia stato ancora rilasciato per l’edificio dato in locazione al momento della firma del contratto di locazione. Tale deroga all’obbligo di consegnare un attestato, in caso di locazione di un immobile ancora privo di attestato al momento della firma del contratto, non è prevista dalla Direttiva.
Anche l’autodichiarazione della classe G non è conforme alle norme europee, perché deroga all’obligo di dotare l’edificio di attestato e non permette al consumatore di valutare appieno il rendimento energetico dell’edificio. Su questo punto, va ricordato che la possibilità di autodichiarare la classe G è stata abolita nel dicembre 2012, troppo tardi per l’UE (leggi tutto).
Dal 2006 si sono succedute lettere di diffida e pareri motivati, fino al il deferimento alla Corte di Giustizia europea, nell’aprile 2012 (leggi tutto) e alla condanna di qualche giorno fa.
Foto: G: Fessy © CJUE