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Nei permessi edilizi non esiste il diritto alla riservatezza

Nei permessi edilizi non esiste il diritto alla riservatezza

Tar Marche: le autorizzazioni e gli elaborati progettuali devono essere visionabili da tutti gli interessati

Vedi Aggiornamento del 29/05/2015
di Paola Mammarella
Vedi Aggiornamento del 29/05/2015
28/11/2014 - In materia di permessi edilizi non esiste il diritto alla riservatezza. Lo sostiene il Tar Marche che, con la sentenza 923/2014, ha spiegato che per questi atti vige un regime di pubblicità più esteso.
 
Il Tar ha chiarito che gli atti amministrativi di autorizzazione e gli elaborati progettuali vengono pubblicati sull’Albo pretorio. Di conseguenza l’accesso è garantito a tutti i soggetti interessati e il Comune non può negare di visionare la documentazione giustificando il diniego con la tutela della riservatezza.
 
Nel caso esaminato dal Tar, il proprietario di un terreno interessato da una lottizzazione aveva chiesto al Comune di visionare gli atti di autorizzazione, ma l’Amministrazione non glielo aveva concesso perché in questo modo avrebbe violato il diritto alla riservatezza.
 
I giudici amministrativi hanno invece puntualizzato che sui permessi edilizi non può essere fatto valere il diritto alla riservatezza. Chi li richiede, infatti, deve verificare che non ci siano abusi edilizi e che gli interventi non comportino un danno alle sue proprietà.
 
Per questi motivi, ha concluso il Tar, il Testo unico dell’edilizia (Dpr 380/2001) ha previsto l’obbligo, a carico della Pubblica Amministrazione, di pubblicare le autorizzazioni sull’albo pretorio in modo da creare un controllo diffuso sull’attività edilizia.

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