Abusi edilizi, la scelta tra demolizione e multa non spetta ai Comuni
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NORMATIVA
Abusi edilizi, la scelta tra demolizione e multa non spetta ai Comuni
Bocciate dalla Corte Costituzionale le deroghe alle sanzioni del Testo Unico dell’Edilizia introdotte in Toscana
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del 09/06/2023
Vedi Aggiornamento del 09/06/2023
23/11/2015 - La scelta se demolire o multare un abuso edilizio non può essere affidata alla discrezionalità dei Comuni. Per evitare una implicita sanatoria bisogna rifarsi solo alle disposizioni del Testo Unico dell’edilizia.
Si è espressa in questi termini la Corte Costituzionale, che con la sentenza 233/2015 ha dichiarato illegittimi gli articoli 207 e 208 della Legge Regionale 65/2014 della Toscana.
In base alla legge regionale, per gli abusi edilizi commessi prima del 1° settembre 1967, data in cui è entrata in vigore la Legge 765/1967 che la modificato la Legge urbanistica (Legge 1150/1942), che all’epoca ricadevano all’interno dei centri abitati, il Comune valuta se esiste un interesse pubblico che ne giustifichi la demolizione. Nel caso in cui questo interesse non esista, impone una sanzione fino a 3 mila euro.
Un meccanismo simile è previsto per gli abusi realizzati tra il 1° settembre 1967 e il 17 marzo 1985, data in cui è entrata in vigore la Legge Nicolazzi sul condono edilizio (Legge 47/1985). In questo caso le multe possono arrivare fino a 9 mila euro.
In entrambi i casi, si legge nel testo della legge regionale, il pagamento della sanzione “non legittima la realizzazione dell’abuso”. Questo significa che, almeno nella forma, l’edificio resta abusivo.
Questo, a detta dei giudici, rappresenta una forma implicita di sanatoria, che non rientra nelle competenze legislative delle Regioni. Secondo la Corte Costituzionale, infatti, non si può derogare alle sanzioni previste dal Testo Unico dell’edilizia (Dpr 380/2001). Gli articoli esaminati sono stati quindi dichiarati incostituzionali.
Si è espressa in questi termini la Corte Costituzionale, che con la sentenza 233/2015 ha dichiarato illegittimi gli articoli 207 e 208 della Legge Regionale 65/2014 della Toscana.
Abusi edilizi, in Toscana il Comune sceglie la demolizione o la multa
A finire sotto accusa è stata la possibilità, riconosciuta dalla norma regionale, di far scegliere ai Comuni se punire con una multa o con la demolizione gli edifici realizzati senza permesso di ostruire, in difformità dal titolo abilitativo o in contrasto con gli strumenti urbanistici.In base alla legge regionale, per gli abusi edilizi commessi prima del 1° settembre 1967, data in cui è entrata in vigore la Legge 765/1967 che la modificato la Legge urbanistica (Legge 1150/1942), che all’epoca ricadevano all’interno dei centri abitati, il Comune valuta se esiste un interesse pubblico che ne giustifichi la demolizione. Nel caso in cui questo interesse non esista, impone una sanzione fino a 3 mila euro.
Un meccanismo simile è previsto per gli abusi realizzati tra il 1° settembre 1967 e il 17 marzo 1985, data in cui è entrata in vigore la Legge Nicolazzi sul condono edilizio (Legge 47/1985). In questo caso le multe possono arrivare fino a 9 mila euro.
In entrambi i casi, si legge nel testo della legge regionale, il pagamento della sanzione “non legittima la realizzazione dell’abuso”. Questo significa che, almeno nella forma, l’edificio resta abusivo.
Corte Costituzionale: ‘è un condono implicito’
La Corte Costituzionale ha analizzato invece la sostanza della norma regionale. Secondo gli articoli esaminati, il piano operativo, cioè lo strumento che disciplina l’attività urbanistica ed edilizia del Comune, può ammettere la realizzazione di interventi sugli immobili abusivi che hanno pagato la multa. Si va dalla demolizione e ricostruzione al cambio di destinazione d’uso e agli ampliamenti volumetrici o della superficie.Questo, a detta dei giudici, rappresenta una forma implicita di sanatoria, che non rientra nelle competenze legislative delle Regioni. Secondo la Corte Costituzionale, infatti, non si può derogare alle sanzioni previste dal Testo Unico dell’edilizia (Dpr 380/2001). Gli articoli esaminati sono stati quindi dichiarati incostituzionali.
Norme correlate
Sentenza 19/11/2015 n.233
Corte Costituzionale - Norme impugnate: Artt. 25, 26, 27, 207 e 208 della legge della Regione Toscana 10/11/2014, n. 65
Legge regionale 10/11/2014 n.65
Regione Toscana - Norme per il governo del territorio
Decreto Pres. Repubblica 06/06/2001 n.380
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia (Testo Unico Edilizia - TUE)
Legge dello Stato 28/02/1985 n.47
Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie. (Legge Nicolazzi)
Legge dello Stato 06/08/1967 n.765
Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 (legge Ponte)
Legge dello Stato 17/08/1942 n.1150
Legge urbanistica
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