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Superbonus, vale per la sostituzione dei decori sulla facciata?

Superbonus, vale per la sostituzione dei decori sulla facciata?

Dall’Agenzia delle Entrate chiarimenti sugli interventi strettamente collegati alla coibentazione a cappotto della facciata

Vedi Aggiornamento del 11/10/2023
Foto: vvoennyy©123RF.com
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di Paola Mammarella
12/10/2021 - La sostituzione dei decori sulla facciata di un edificio, realizzata nell’ambito di un intervento di coibentazione, può essere agevolata con il Superbonus? La spiegazione è arrivata dall’Agenzia delle Entrate con la risposta 685/2021
  

Superbonus e decori sulla facciata, il caso

Un condominio si è rivolto all’Agenzia delle Entrate perché intenzionato a realizzare la coibentazione a cappotto della facciata e del tetto dell'edificio.
 
Sulla facciata dell’edificio sono presenti elementi architettonici peculiari che, però, non gli conferiscono alcun valore storico e culturale né lo sottopongono a vincoli storico-artistici e paesaggistici.

 
L’isolamento termico della facciata presuppone, sul piano tecnico, dei lavori di rimozione e sostituzione degli elementi architettonici con elementi a misura isolanti, che incidono in modo significativo, anche sul piano economico, sulla realizzazione del cappotto termico esterno. 
 
Il condominio ha quindi chiesto se la sostituzione dei decori con altri elementi isolanti rientri tra le spese accessorie e sia agevolata con il Superbonus. 
 


Superbonus, quando è agevolata la sostituzione dei decori

L’Agenzia ha ricordato che il Superbonus spetta per i costi strettamente collegati alla realizzazione e al completamento degli interventi agevolabili, a condizione che l'intervento a cui si riferiscono sia effettivamente realizzato.
 
L'individuazione delle spese connesse deve essere effettuata da un tecnico abilitato. Se il tecnico abilitato attesta che la rimozione degli elementi decorativi, nonché il successivo riposizionamento degli stessi, sono interventi correlati ai lavori di coibentazione della facciata, le relative spese possono essere ammesse alla detrazione nei limiti complessivi stabiliti dalla norma. 
 
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