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Subappalto, la Stazione appaltante può ancora applicare il limite del 30%?

Subappalto, la Stazione appaltante può ancora applicare il limite del 30%?

L’Anac spiega quando le restrizioni imposte nei bandi e nei contratti pubblici in Italia sono contrarie all’ordinamento comunitario

Vedi Aggiornamento del 05/11/2024
Limiti subappalto - Foto: dookdui 123RF.com
Limiti subappalto - Foto: dookdui 123RF.com
di Paola Mammarella
Vedi Aggiornamento del 05/11/2024
23/07/2024 - I limiti al subappalto sono stati introdotti nelle norme italiane sui contratti pubblici per limitare le infiltrazioni criminali e motivate con le peculiarità del mercato interno.
 
All’Unione Europea i limiti al subappalto della legislazione italiana non sono mai piaciuti, tanto che la Corte di Giustizia UE è intervenuta più volte per bacchettare l’Italia.
 
Alla luce di tali pronunce e delle ripetute modifiche al Codice Appalti, una Stazione appaltante ha chiesto un chiarimento all’ Autorità nazionale anticorruzione.
 

Il dubbio sui limiti al subappalto

La Stazione appaltante ha chiesto un parere consultivo all’Anac in merito ad una gara per la manutenzione di alcuni immobili pubblici, bandita nel 2020. Il bando consente il subappalto nel limite del 30%, come previsto dal Codice Appalti in vigore in quel periodo (D.lgs. 50/2016).
 
 
Dal momento che il contratto di subappalto verrebbe stipulato nel 2024, cioè mentre è in vigore il nuovo Codice Appalti (D.lgs. 36/2023), che si è adeguato alle prescrizioni dell’UE eliminando il limite al subappalto, la Stazione appaltante ha chiesto se è possibile autorizzare contratti di subappalto anche in percentuale superiore al limite del 30%.
 

I limiti al subappalto non sono più applicabili

L’Anac, con il parere 31/2024, ha premesso che bisogna fare riferimento alle norme vigenti al momento in cui la gara di appalto è stata bandita.
 
Nel caso esaminato, la normativa in vigore era il vecchio Codice Appalti, che prevedeva il limite del 30% al subappalto.
 
Nonostante questo principio di diritto, l’Anac ha invitato la Stazione appaltante a considerare che la giurisprudenza amministrativa ha ritenuto disapplicabile il limite al subappalto perché contrastante con le norme UE.
 
In altre parole, la Stazione appaltante può fare le sue valutazioni, ma secondo l’Anac deve tenere in considerazione l’avviso della giurisprudenza amministrativa per decidere se disapplicare il limite al subappalto presente nel bando.
 
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