Subappalto, Bruxelles: ‘il Codice non può porre limiti’
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NORMATIVA
Subappalto, Bruxelles: ‘il Codice non può porre limiti’
Dopo l’esposto Ance, la Commissione UE scrive all’Italia giudicando il tetto del 30% in contrasto con gli obiettivi di concorrenza e apertura alle Pmi
Vedi Aggiornamento del 23/07/2024
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05/04/2017 - Il Codice Appalti non può prevedere limiti al subappalto. Lo scrive, in una lettera inviata al Governo italiano, la Direzione generale mercato interno della Commissione Europea, che ha condiviso le motivazioni dell’Associazione nazionale costruttori edili (Ance) formalizzate in un esposto.
Al centro del dibattito il controverso tetto del 30% al subappalto. Il limite è stato introdotto dal Codice Appalti, che lo ha giustificato come una soluzione contro le infiltrazioni criminali. Il Correttivo sta tentando di alleggerire il limite, ma il parere di Bruxelles è chiaro: non possono esserci limiti.
La Corte di Giustizia europea, aggiunge la lettera, “ha ripetutamente censurato i limiti imposti dagli Stati membri al subappalto”, chiarendo che le uniche restrizioni sono possibili per l’esecuzione di parti essenziali del contratto, “quando l’amministrazione aggiudicatrice non è stata in grado di controllare le capacità tecniche e finanziarie dei subappaltatori al momento della valutazione delle offerte e della selezione del miglior offerente”.
Secondo la Corte di Giustizia, spiega inoltre la lettera, le clausole contrattuali che impongono limitazioni al ricorso a eventuali subappaltatori sono in contrasto con lo spirito della Direttiva.
Il Codice Appalti italiano sembra creare, scrive la direzione generale, un clima in cui il subappalto è in linea generale vietato. Il subappalto viene infatti consentito solo dietro espressa autorizzazione della Stazione Appaltante e, in ogni caso, entro il limite massimo del 30% dell’importo dell’opera.
Questi meccanismi sembrano, ad avviso della direzione generale, molto preoccupanti. La normativa UE, scrive la direzione generale, ha come obiettivo la libera circolazione delle merci, la libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi. Le Direttive in materia di appalti mirano inoltre a facilitare la partecipazione delle PMI. Le norme di recepimento restrittive in materia di subappalto sono in contraddizione con questi obiettivi perché potrebbero risultare penalizzanti per molte imprese e anche gli acquirenti pubblici potrebbero precludersi la possibilità di ricevere offerte più numerose e diversificate.
La bozza di decreto Correttivo prevede invece che il limite del 30% sia calcolato sull’importo della categoria prevalente e che l’indicazione della terna dei subappaltatori in fase di offerta sia obbligatoria solo nei casi in cui la Stazione Appaltante lo ritenga necessario.
Le imprese, a eccezione di quelle specialistiche, si sono sempre mostrate in disaccordo con questi limiti. L’UE sembra dal loro ragione.
Al centro del dibattito il controverso tetto del 30% al subappalto. Il limite è stato introdotto dal Codice Appalti, che lo ha giustificato come una soluzione contro le infiltrazioni criminali. Il Correttivo sta tentando di alleggerire il limite, ma il parere di Bruxelles è chiaro: non possono esserci limiti.
UE: ‘nessun limite al subappalto’
Come si legge nella lettera della Direzione generale, le norme europee sul subappalto hanno l’obiettivo di garantire la trasparenza e la parità di trattamento. La Direttiva 2014/24/UE ammette il subappalto a prescindere dal legame giuridico che lega l’operatore economico con gli altri soggetti in possesso delle capacità tecniche e professionali di cui lui invece è carente.La Corte di Giustizia europea, aggiunge la lettera, “ha ripetutamente censurato i limiti imposti dagli Stati membri al subappalto”, chiarendo che le uniche restrizioni sono possibili per l’esecuzione di parti essenziali del contratto, “quando l’amministrazione aggiudicatrice non è stata in grado di controllare le capacità tecniche e finanziarie dei subappaltatori al momento della valutazione delle offerte e della selezione del miglior offerente”.
Secondo la Corte di Giustizia, spiega inoltre la lettera, le clausole contrattuali che impongono limitazioni al ricorso a eventuali subappaltatori sono in contrasto con lo spirito della Direttiva.
Il Codice Appalti italiano sembra creare, scrive la direzione generale, un clima in cui il subappalto è in linea generale vietato. Il subappalto viene infatti consentito solo dietro espressa autorizzazione della Stazione Appaltante e, in ogni caso, entro il limite massimo del 30% dell’importo dell’opera.
Questi meccanismi sembrano, ad avviso della direzione generale, molto preoccupanti. La normativa UE, scrive la direzione generale, ha come obiettivo la libera circolazione delle merci, la libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi. Le Direttive in materia di appalti mirano inoltre a facilitare la partecipazione delle PMI. Le norme di recepimento restrittive in materia di subappalto sono in contraddizione con questi obiettivi perché potrebbero risultare penalizzanti per molte imprese e anche gli acquirenti pubblici potrebbero precludersi la possibilità di ricevere offerte più numerose e diversificate.
Subappalto, i limiti del Codice e del Correttivo
Il Codice Appalti stabilisce che il subappalto deve essere preventivamente autorizzato dalla stazione Appaltante nel bando. Nel caso in cui sia possibile, non può comunque superare il limite del 30%, calcolato su tutto l’importo del contratto. In fase di offerta deve inoltre essere indicata una terna di subappaltatori.La bozza di decreto Correttivo prevede invece che il limite del 30% sia calcolato sull’importo della categoria prevalente e che l’indicazione della terna dei subappaltatori in fase di offerta sia obbligatoria solo nei casi in cui la Stazione Appaltante lo ritenga necessario.
Le imprese, a eccezione di quelle specialistiche, si sono sempre mostrate in disaccordo con questi limiti. L’UE sembra dal loro ragione.
Norme correlate
Decreto Legislativo 19/04/2017 n.56
Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Correttivo al Codice Appalti)
Decreto Legislativo 18/04/2016 n.50
Codice dei Contratti Pubblici (Codice Appalti)
Approfondimenti
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