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Vendita immobili dopo i lavori Superbonus, chi paga l’imposta sulla plusvalenza?

Vendita immobili dopo i lavori Superbonus, chi paga l’imposta sulla plusvalenza?

L’Agenzia delle Entrate spiega cosa accade quando i lavori sono realizzati dal comodatario, ma il proprietario vende l’abitazione

Vedi Aggiornamento del 31/10/2025
Plusvalenza Superbonus - Foto: saiarlawka 123RF.com
Plusvalenza Superbonus - Foto: saiarlawka 123RF.com
di Paola Mammarella
Vedi Aggiornamento del 31/10/2025
16/07/2024 - La plusvalenza Superbonus è stata introdotta dalla Legge di Bilancio per il 2024 e deriva dalla cessione di immobili su cui sono stati realizzati interventi agevolati con il Superbonus da meno di 10 anni.
 
Il tema ha richiesto alcuni chiarimenti, come la risposta che l’Agenzia ha fornito nei giorni scorsi su Fisco Oggi.
 

Il dubbio sulla plusvalenza Superbonus

Un contribuente ha chiesto chiarimenti sull’imposta del 26% sulla plusvalenza, che deve essere pagata da chi vende l’abitazione su cui sono stati realizzati i lavori Superbonus.
 
Il dubbio prospettato riguarda il caso in cui i lavori sono stati realizzati dal comodatario, che ha anche beneficiato del Superbonus, mentre la vendita dell’immobile è curata dal proprietario, che non ha beneficiato del Superbonus e non sa se deve comunque pagare l’imposta.
 


Plusvalenza Superbonus, cosa accade se chi paga i lavori non coincide col venditore

L’Agenzia delle Entrate ha risposto che gli immobili interessati dalla plusvalenza Superbonus sono tutti quelli sui quali sono stati effettuati interventi ammessi al Superbonus, a prescindere:

- dal soggetto che ha eseguito i lavori (proprietario o altri “aventi diritto” alla detrazione - conduttore, comodatario, familiare convivente, ecc.);
- dalla tipologia dei lavori (trainanti o trainati);
- dalla percentuale di detrazione spettante;
- dalla modalità di fruizione del Superbonus.
 
L’Agenzia ha poi ricordato che sono escluse le plusvalenze derivanti dalla cessione di immobili acquisiti per successione e di quelli che sono stati adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei dieci anni precedenti la cessione (o, qualora tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione sia trascorso un periodo inferiore a dieci anni, per la maggior parte di tale periodo).
 
L’Agenzia ha infine spiegato che per il calcolo della plusvalenza, sulla quale il contribuente può applicare l’imposta sostitutiva del 26% (invece che il regime ordinario di tassazione), bisogna fare riferimento alla recente circolare con cui il Fisco ha chiarito come funziona la plusvalenza Superbonus.
 

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