
Lavori sui beni culturali, pubblicate le regole per gli sponsor
Selezioni semplificate se l’importo dell’intervento è inferiore a 40 mila euro, ok all’avvalimento
14/03/2013 – Pubblicate in Gazzetta Ufficiale le linee guida per la selezione dei soggetti interessati a sponsorizzare la realizzazione di interventi di conservazione e valorizzazione dei beni culturali. Il regolamento, emanato dal Ministero per i beni e le attività culturali, completa il quadro normativo tracciato con la Legge 35/2012 sulle semplificazioni individuando i criteri per la scelta degli sponsor.
Come spiegato nel regolamento, il contratto di sponsorizzazione non deve essere confuso né con quello di appalto né con quello pubblicitario.
Particolare attenzione nel documento è dedicata alla sponsorizzazione tecnica, cioè una forma di partenariato estesa alla progettazione e alla realizzazione di parte o di tutto l’intervento a cura e a spese dello sponsor.
Esistono poi la sponsorizzazione pura, in cui lo sponsor si impegna unicamente come finanziatore, e la sponsorizzazione mista, in cui può curare direttamente e fornire la sola progettazione, limitandosi ad erogare il finanziamento per le lavorazioni previste.
I contratti di sponsorizzazione sono soggetti alle norme che fissano i requisiti di qualificazione dei progettisti e degli esecutori del contratto. I progettisti vanno quindi valutati sulla capacità tecnica e professionale, mentre gli esecutori devono possedere l’attestazione Soa.
Se l’importo del lavoro supera la soglia dei 40 mila euro, lo sponsor deve essere scelto dopo una procedura concorsuale che, seppur semplificata, deve rispettare i principi di economicità, efficienza, efficacia, imparzialità, parità di trattamento e proporzionalità.
Al di sotto dei 40 mila euro, il contratto di sponsorizzazione può essere stipulato mediante procedura negoziata, senza la necessità di nessuna formalità amministrativa.
Anche nel contratto di sponsorizzazione è possibile l’avvalimento. Le imprese partecipanti alla procedura di affidamento del contratto di sponsorizzazione possono integrare i requisiti richiesti dichiarando fin dalla presentazione della candidatura di avvalersi di altre imprese. In alternativa, possono obbligarsi alla stipula degli accordi dopo l’esito della selezione.
Come spiegato nel regolamento, il contratto di sponsorizzazione non deve essere confuso né con quello di appalto né con quello pubblicitario.
Particolare attenzione nel documento è dedicata alla sponsorizzazione tecnica, cioè una forma di partenariato estesa alla progettazione e alla realizzazione di parte o di tutto l’intervento a cura e a spese dello sponsor.
Esistono poi la sponsorizzazione pura, in cui lo sponsor si impegna unicamente come finanziatore, e la sponsorizzazione mista, in cui può curare direttamente e fornire la sola progettazione, limitandosi ad erogare il finanziamento per le lavorazioni previste.
I contratti di sponsorizzazione sono soggetti alle norme che fissano i requisiti di qualificazione dei progettisti e degli esecutori del contratto. I progettisti vanno quindi valutati sulla capacità tecnica e professionale, mentre gli esecutori devono possedere l’attestazione Soa.
Se l’importo del lavoro supera la soglia dei 40 mila euro, lo sponsor deve essere scelto dopo una procedura concorsuale che, seppur semplificata, deve rispettare i principi di economicità, efficienza, efficacia, imparzialità, parità di trattamento e proporzionalità.
Al di sotto dei 40 mila euro, il contratto di sponsorizzazione può essere stipulato mediante procedura negoziata, senza la necessità di nessuna formalità amministrativa.
Anche nel contratto di sponsorizzazione è possibile l’avvalimento. Le imprese partecipanti alla procedura di affidamento del contratto di sponsorizzazione possono integrare i requisiti richiesti dichiarando fin dalla presentazione della candidatura di avvalersi di altre imprese. In alternativa, possono obbligarsi alla stipula degli accordi dopo l’esito della selezione.