
Via libera alle case costruite senza autorizzazione dopo il sisma
NORMATIVA
Via libera alle case costruite senza autorizzazione dopo il sisma
Il DL Fiscale le regolarizza a condizione che la nuova volumetria non superi quella dell’immobile inagibile
Vedi Aggiornamento
del 13/04/2018

17/11/2017 - Via libera alla regolarizzazione temporanea degli immobili realizzati in assenza di titolo abilitativo per sopperire alla necessità di una soluzione abitativa nei territori colpiti dal sisma del 24 agosto 2016.
A stabilirlo una norma contenuto nel disegno di legge “Fiscale”, che ha ottenuto la fiducia in Senato.
In questo caso per le strutture, anche se considerate temporanee, non sussisterà l’obbligo di rimozione entro 90 giorni.
Per usufruire del provvedimento devono sussistere le seguenti condizioni:
- il richiedente sia proprietario, o parente entro il terzo grado, usufruttuario o titolare di diritto
- il richiedente sia proprietario, o parente entro il terzo grado, usufruttuario o titolare di diritto reale di garanzia sull'area su cui è stato realizzato l'immobile in assenza di titolo abilitativo;
- l'area su cui è stato realizzato l'immobile privo di titolo ricada in uno del Comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016 (compresi nell’allegato del DL 189/2016) e risulti edificabile secondo le previsioni dello strumento urbanistico comunale;
- la volumetria dell'immobile realizzato in assenza di titolo abilitativo non sia superiore a quella dell’immobile dichiarato inagibile:
- il richiedente non disponga a qualsiasi titolo di altra unità a uso abitativo libera e agibile nel medesimo Comune;
- il nuovo edificio risulti adibito ad abitazione del richiedente e del suo nucleo familiare convivente sulla base delle risultanze anagrafiche o dl un parente entro li terzo grado.
In ogni caso sarà necessaria:
- una perizia asseverata a firma di un tecnico abilitato che attesti che l’area sui cui sorge la costruzione sia edificabile, che la volumetria dell’immobile non superi quella dell’edificio dichiarato inagibile e il rispetto delle norme vigenti, ivi comprese quelle in materia igienico-sanitaria e antisismica;
- copia della scheda AeDES o della scheda FAST attestante i danni arrecati all’edificio dal sisma, e la conseguente ordinanza di inagibilità;
L'inosservanza dell'obbligo di rimozione comporterà l'applicazione delle sanzioni previste la realizzazione di costruzioni senza il necessario titolo abilitativo.
A stabilirlo una norma contenuto nel disegno di legge “Fiscale”, che ha ottenuto la fiducia in Senato.
Case senza autorizzazione: le condizioni
La norma, definita salva Peppina (nata per risolvere le situazioni simili a quella dell’anziana signora della provincia di Macerata che aveva ricevuto un’ordinanza di demolizione e sequestro preventivo per l’abitazione prefabbricata in legno che si era costruita a seguito dell'inagibilità della sua abitazione dopo gli eventi sismici del Centro Italia) consente l'attività edilizia libera “per gli interventi di realizzazione di immobili in assenza dì titolo abilitativo eseguiti nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e il 24 agosto 2017 per impellenti esigenze abitative dai proprietari, usufruttuari o titolari di diritti reali di godimento su immobili distrutti o gravemente danneggiati dagli eventi sismici”.In questo caso per le strutture, anche se considerate temporanee, non sussisterà l’obbligo di rimozione entro 90 giorni.
Per usufruire del provvedimento devono sussistere le seguenti condizioni:
- il richiedente sia proprietario, o parente entro il terzo grado, usufruttuario o titolare di diritto
- il richiedente sia proprietario, o parente entro il terzo grado, usufruttuario o titolare di diritto reale di garanzia sull'area su cui è stato realizzato l'immobile in assenza di titolo abilitativo;
- l'area su cui è stato realizzato l'immobile privo di titolo ricada in uno del Comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016 (compresi nell’allegato del DL 189/2016) e risulti edificabile secondo le previsioni dello strumento urbanistico comunale;
- la volumetria dell'immobile realizzato in assenza di titolo abilitativo non sia superiore a quella dell’immobile dichiarato inagibile:
- il richiedente non disponga a qualsiasi titolo di altra unità a uso abitativo libera e agibile nel medesimo Comune;
- il nuovo edificio risulti adibito ad abitazione del richiedente e del suo nucleo familiare convivente sulla base delle risultanze anagrafiche o dl un parente entro li terzo grado.
In ogni caso sarà necessaria:
- una perizia asseverata a firma di un tecnico abilitato che attesti che l’area sui cui sorge la costruzione sia edificabile, che la volumetria dell’immobile non superi quella dell’edificio dichiarato inagibile e il rispetto delle norme vigenti, ivi comprese quelle in materia igienico-sanitaria e antisismica;
- copia della scheda AeDES o della scheda FAST attestante i danni arrecati all’edificio dal sisma, e la conseguente ordinanza di inagibilità;
Strutture abitative temporanee: quando rimuovere l’immobile
Coloro che usufruiranno del provvedimento sono “obbligati a rimuovere le opere realizzate all'esito della concessione del contributo e una volta ultimati i lavori di ricostruzione dell'edificio distrutto o danneggiato dal sisma”.L'inosservanza dell'obbligo di rimozione comporterà l'applicazione delle sanzioni previste la realizzazione di costruzioni senza il necessario titolo abilitativo.