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Superbonus, negli edifici collabenti la presenza dell’impianto si può autocertificare
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NORMATIVA
Superbonus, negli edifici collabenti la presenza dell’impianto si può autocertificare
La risposta del Mef: anche se non è richiesto l’APE, deve esserci traccia dell’impianto di riscaldamento
Vedi Aggiornamento del 09/10/2024
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06/07/2022 - Negli edifici collabenti, che per accedere al Superbonus non hanno bisogno dell’Attestato di prestazione energetica (APE), è richiesta comunque la presenza dell’impianto di riscaldamento, anche non funzionante.
Con una risposta ad un’interrogazione, presentata nei giorni scorsi alla Camera, il viceministro dell’Economia e delle Finanze, Laura Castelli, ha spiegato che la presenza dell’impianto può essere attestata attraverso un’autocertificazione.
Gli interroganti hanno citato anche la risposta 161/2021 con cui l’Agenzia delle Entrate ha spiegato che un edificio collabente può essere considerato esistente ma, per ottenere il Superbonus, deve essere dimostrabile che l'edificio è dotato di impianto di riscaldamento rispondente alle caratteristiche tecniche previste dal D.lgs. 192/2005 e che tale impianto è situato negli ambienti nei quali sono effettuati gli interventi di riqualificazione energetica.
Secondo gli interroganti, l’accertamento tecnico, volto ad attestare la presenza di un impianto di riscaldamento preesistente, sarebbe fine a sé stesso e del tutto inutile ai fini del Superbonus, che ha come obiettivo il raggiungimento della classe A.
Secondo il viceministro Castelli, tale condizione, mantenuta anche per il Superbonus, non viene messa in discussione dal comma 1-quater, che ammette al Superbonus gli edifici senza APE. Questo significa che l’assenza dell’impianto di riscaldamento continua a pregiudicare la possibilità di ottenere il bonus.
Castelli ha affermato che, per i soli edifici collabenti, “in considerazione dello stato degli edifici di cui trattasi e delle oggettive condizioni degli stessi” la preesistenza di un idoneo impianto di riscaldamento “può essere attestata anche attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'articolo 47 del DPR 445/2000”.
Con una risposta ad un’interrogazione, presentata nei giorni scorsi alla Camera, il viceministro dell’Economia e delle Finanze, Laura Castelli, ha spiegato che la presenza dell’impianto può essere attestata attraverso un’autocertificazione.
Superbonus e edifici collabenti: APE no, impianto sì?
L’interrogazione, presentata in modo trasversale dai deputati Mauro Del Barba (IV), Giulio Centemero (Lega), Luca Sut (M5S), Martina Nardi (PD) e Camillo D’Alessandro (IV), mette in luce ciò che a loro avviso sembra una contraddizione: la possibilità che, sulla base dell’articolo 119, comma 1-quater del Decreto Rilancio, gli edifici privi di APE, perché sprovvisti di coperture e/o di uno o più muri perimetrali, accedano al Superbonus se dotati di un impianto di riscaldamento, anche non funzionante.Gli interroganti hanno citato anche la risposta 161/2021 con cui l’Agenzia delle Entrate ha spiegato che un edificio collabente può essere considerato esistente ma, per ottenere il Superbonus, deve essere dimostrabile che l'edificio è dotato di impianto di riscaldamento rispondente alle caratteristiche tecniche previste dal D.lgs. 192/2005 e che tale impianto è situato negli ambienti nei quali sono effettuati gli interventi di riqualificazione energetica.
Secondo gli interroganti, l’accertamento tecnico, volto ad attestare la presenza di un impianto di riscaldamento preesistente, sarebbe fine a sé stesso e del tutto inutile ai fini del Superbonus, che ha come obiettivo il raggiungimento della classe A.
Superbonus, la preesistenza dell’impianto si può autocertificare
La condizione che l’edificio sia dotato di un impianto di riscaldamento, anche non funzionante, deriva dalla normativa che regola l’Ecobonus.Secondo il viceministro Castelli, tale condizione, mantenuta anche per il Superbonus, non viene messa in discussione dal comma 1-quater, che ammette al Superbonus gli edifici senza APE. Questo significa che l’assenza dell’impianto di riscaldamento continua a pregiudicare la possibilità di ottenere il bonus.
Castelli ha affermato che, per i soli edifici collabenti, “in considerazione dello stato degli edifici di cui trattasi e delle oggettive condizioni degli stessi” la preesistenza di un idoneo impianto di riscaldamento “può essere attestata anche attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'articolo 47 del DPR 445/2000”.
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