Vetrate trasparenti e amovibili, l’installazione potrebbe diventare edilizia libera
NORMATIVA
Vetrate trasparenti e amovibili, l’installazione potrebbe diventare edilizia libera
Un emendamento al ddl ‘Aiuti-bis’ chiede di estendere la lista dei lavori non soggetti a permesso contenuta nel testo unico dell’edilizia
09/09/2022 - La realizzazione e installazione di vetrate panoramiche amovibili e trasparenti potrebbe diventare un intervento di edilizia libera.
A chiederlo è un emendamento al disegno di legge per la conversione del Decreto “Aiuti-bis”, proposto da un gruppo di Senatori del Gruppo Uniti per la Costituzione C.A.L. (Costituzione, Ambiente, Lavoro) - Alternativa - P.C. - Ancora Italia - Progetto SMART - I.d.V.
L’emendamento prevede delle condizioni affinchè gli interventi si qualifichino come edilizia libera: con l’intervento non si devono creare spazi stabilmente chiusi che possano generare nuova volumetria e mutare la destinazione del balcone da superficie accessoria a superficie utile.
L’elenco degli interventi di edilizia libera al momento comprende: gli interventi di manutenzione ordinaria, l’installazione delle pompe fino a 12 Kw, gli interventi di eliminazione di barriere architettoniche senza opere che alterino la sagoma dell’edificio, le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo, le serre mobili stagionali, le opere stagionali destinate ad essere rimosse entro un termine di 180 giorni, le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, l’installazione di pannelli solari fotovoltaici sugli edifici, ad eccezione dei centri storici, le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.
Le tipologie degli interventi che possono essere realizzati senza permesso sono esplicitate nel Glossario delle opere di edilizia libera.
Inserire nell’elenco l’installazione delle vetrate panoramiche amovibili e trasparenti, che non creano nuova volumetria, ridurrebbe i contenziosi che spesso sorgono perché non si riesce a classificare nel modo corretto questi interventi.
Molto spesso, infatti, è la giurisprudenza a stabilire quali aspetti considerare per capire come si classifica un intervento di chiusura del balcone e quale titolo abilitativo utilizzare.
A chiederlo è un emendamento al disegno di legge per la conversione del Decreto “Aiuti-bis”, proposto da un gruppo di Senatori del Gruppo Uniti per la Costituzione C.A.L. (Costituzione, Ambiente, Lavoro) - Alternativa - P.C. - Ancora Italia - Progetto SMART - I.d.V.
Vetrate trasparenti e amovibili, chiesta la classificazione come edilizia libera
L’emendamento (33.0.6a) propone di includere, tra gli interventi di edilizia libera, “gli interventi di realizzazione e installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, cosiddette VEPA, dirette ad assolvere funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche, di parziale impermeabilizzazione delle acque meteoriche, dei balconi aggettanti dal corpo dell'edificio o di logge rientranti all'interno dell'edificio”.L’emendamento prevede delle condizioni affinchè gli interventi si qualifichino come edilizia libera: con l’intervento non si devono creare spazi stabilmente chiusi che possano generare nuova volumetria e mutare la destinazione del balcone da superficie accessoria a superficie utile.
Edilizia libera, gli interventi
Se la proposta dovesse essere approvata, la realizzazione e installazione delle vetrate panoramiche amovibili e trasparenti si aggiungerebbe all’elenco degli interventi di edilizia libera contenuti nell’articolo 6, comma 1, del Testo Unico dell’edilizia (Dpr 380/2001).L’elenco degli interventi di edilizia libera al momento comprende: gli interventi di manutenzione ordinaria, l’installazione delle pompe fino a 12 Kw, gli interventi di eliminazione di barriere architettoniche senza opere che alterino la sagoma dell’edificio, le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo, le serre mobili stagionali, le opere stagionali destinate ad essere rimosse entro un termine di 180 giorni, le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, l’installazione di pannelli solari fotovoltaici sugli edifici, ad eccezione dei centri storici, le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.
Le tipologie degli interventi che possono essere realizzati senza permesso sono esplicitate nel Glossario delle opere di edilizia libera.
Inserire nell’elenco l’installazione delle vetrate panoramiche amovibili e trasparenti, che non creano nuova volumetria, ridurrebbe i contenziosi che spesso sorgono perché non si riesce a classificare nel modo corretto questi interventi.
Molto spesso, infatti, è la giurisprudenza a stabilire quali aspetti considerare per capire come si classifica un intervento di chiusura del balcone e quale titolo abilitativo utilizzare.