
Manutenzioni straordinarie, torna obbligatorio il progetto firmato da un tecnico
NORMATIVA
Manutenzioni straordinarie, torna obbligatorio il progetto firmato da un tecnico
Lavori senza DIA ma con Comunicazione. Superate le differenze tra le Regioni. Il DL incentivi passa all’esame del Senato
Vedi Aggiornamento
del 27/05/2010
07/05/2010 - Inizierà la prossima settimana l’esame da parte del Senato del ddl di conversione del DL 40/2010, approvato ieri in via definitiva dalla Camera.
Ricorrendo al voto di fiducia, il Governo ha ottenuto il via libera di Montecitorio sul maxiemendamento, che contiene tutte le modifiche approvate dalle Commissioni. Confermata dall’Aula, quindi, la riformulazione dell’articolo 5 del DL 40/2010, che modifica l’articolo 6 del Testo Unico dell’Edilizia (Dpr 380/2001) relativo alle attività di edilizia libera. La novità più importante riguarda la modifica delle procedure per effettuare gli interventi di manutenzione straordinaria.
Se il testo licenziato dalla Camera verrà condiviso dal Senato, sarà nuovamente necessario ricorrere ad un progettista abilitato per poter effettuare lavori di manutenzione straordinaria, non riguardanti parti strutturali dell'edificio. È previsto, infatti, che alla Comunicazione sia allegata una relazione tecnica e un progetto firmati da un tecnico abilitato (leggi tutto).
Ricordiamo che l’articolo 5 del DL 40/2010 (in vigore per 60 giorni, dal 26 marzo al 25 maggio 2010), modificando l’articolo 6 del Testo Unico dell’Edilizia (Dpr 380/2001), ha sottratto le manutenzioni straordinarie all’obbligo di presentare la Denuncia Inizio Attività (DIA). Gli interventi di manutenzione straordinaria, che non riguardino parti strutturali degli edifici, possono essere eseguiti liberamente, inviando una Comunicazione al Comune, prima dell’inizio dei lavori; non è quindi necessario l’intervento di un progettista.
Ma dopo l’entrata in vigore della legge di conversione, che dovrà avvenire entro il 25 maggio 2010, data di scadenza del decreto-legge 40/2010, ci sarà un ridimensionamento della liberalizzazione: la Comunicazione dovrà essere corredata da una relazione tecnica e da un progetto a firma di un professionista abilitato.
I DUBBI DEI PROGETTISTI
Il mancato invio della Comunicazione o della relazione tecnica sarà sanzionato con una multa di 258,00 euro, ridotta di due terzi (86,00 euro) se la Comunicazione viene inviata spontaneamente durante i lavori. Secondo i tecnici, i committenti preferiranno correre il rischio di essere sanzionati piuttosto che rivolgersi ad un professionista.
Inoltre, i tecnici fanno notare che il ruolo del progettista (relazione tecnica e progetto da allegare alla Comunicazione) si esaurisce prima dell’inizio dei lavori, non essendoci l’obbligo di nominarlo direttore dei lavori, né di richiedergli il rilascio del certificato di collaudo a fine lavori.
LE REAZIONI
“Manutenzione straordinaria più semplice, ma salvaguardando l’incolumità pubblica”. Così Federarchitetti Roma commenta l’emendamento al DL 40/2010 approvato dalla Camera, che proprio la sezione capitolina del sindacato dei liberi professionisti aveva proposto. “Il testo approvato da Montecitorio, nella parte dedicata all’attività di edilizia libera - spiega Federarchitetti -, valorizza il ruolo dei tecnici abilitati, regolando i casi specifici in cui è necessaria una relazione tecnica del professionista sull’intervento da realizzare”.
“L’emendamento all’art. 5 del DL 40/2010 - osserva Giancarlo Maussier, presidente di Federarchitetti Roma - ha raccolto quasi integralmente le nostre preoccupazioni, salvo che per le sanzioni, troppo ridotte e per il mancato obbligo di trasmettere il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) dell’impresa, che potrebbe favorire il lavoro nero”. “Con il voto della Camera - conclude Maussier -, abbiamo ottenuto una migliore tutela della pubblica incolumità, specialmente nei centri storici, ma anche il riconoscimento del ruolo dei professionisti e la conferma della loro centralità nel processo edilizio”.
APPLICAZIONE NELLE REGIONI
A differenza di quanto previsto dal DL 40/2010 (secondo cui le semplificazioni sono applicabili “salvo più restrittive disposizioni previste dalla disciplina regionale”), il testo licenziato dalla Camera cancella il riferimento alle norme regionali: si risolveranno così le differenze tra le Regioni sprovviste di una legge in materia, nelle quali le manutenzioni straordinarie sono possibili senza DIA dal 26 marzo scorso (leggi tutto), e quelle dotate di propria legge - più restrittiva - nelle quali vige ancora l'obbligo di Dia che, dopo l’entrata in vigore della legge di conversione, passerebbero al regime semplificato.
Inoltre, le Regioni a statuto ordinario, potranno ampliare ulteriormente l’elenco degli interventi di edilizia libera, ma anche richiedere una relazione tecnica per interventi ulteriori rispetto a quelli già indicati dal DL nazionale (leggi tutto).
Ricorrendo al voto di fiducia, il Governo ha ottenuto il via libera di Montecitorio sul maxiemendamento, che contiene tutte le modifiche approvate dalle Commissioni. Confermata dall’Aula, quindi, la riformulazione dell’articolo 5 del DL 40/2010, che modifica l’articolo 6 del Testo Unico dell’Edilizia (Dpr 380/2001) relativo alle attività di edilizia libera. La novità più importante riguarda la modifica delle procedure per effettuare gli interventi di manutenzione straordinaria.
Se il testo licenziato dalla Camera verrà condiviso dal Senato, sarà nuovamente necessario ricorrere ad un progettista abilitato per poter effettuare lavori di manutenzione straordinaria, non riguardanti parti strutturali dell'edificio. È previsto, infatti, che alla Comunicazione sia allegata una relazione tecnica e un progetto firmati da un tecnico abilitato (leggi tutto).
Ricordiamo che l’articolo 5 del DL 40/2010 (in vigore per 60 giorni, dal 26 marzo al 25 maggio 2010), modificando l’articolo 6 del Testo Unico dell’Edilizia (Dpr 380/2001), ha sottratto le manutenzioni straordinarie all’obbligo di presentare la Denuncia Inizio Attività (DIA). Gli interventi di manutenzione straordinaria, che non riguardino parti strutturali degli edifici, possono essere eseguiti liberamente, inviando una Comunicazione al Comune, prima dell’inizio dei lavori; non è quindi necessario l’intervento di un progettista.
Ma dopo l’entrata in vigore della legge di conversione, che dovrà avvenire entro il 25 maggio 2010, data di scadenza del decreto-legge 40/2010, ci sarà un ridimensionamento della liberalizzazione: la Comunicazione dovrà essere corredata da una relazione tecnica e da un progetto a firma di un professionista abilitato.
I DUBBI DEI PROGETTISTI
Il mancato invio della Comunicazione o della relazione tecnica sarà sanzionato con una multa di 258,00 euro, ridotta di due terzi (86,00 euro) se la Comunicazione viene inviata spontaneamente durante i lavori. Secondo i tecnici, i committenti preferiranno correre il rischio di essere sanzionati piuttosto che rivolgersi ad un professionista.
Inoltre, i tecnici fanno notare che il ruolo del progettista (relazione tecnica e progetto da allegare alla Comunicazione) si esaurisce prima dell’inizio dei lavori, non essendoci l’obbligo di nominarlo direttore dei lavori, né di richiedergli il rilascio del certificato di collaudo a fine lavori.
LE REAZIONI
“Manutenzione straordinaria più semplice, ma salvaguardando l’incolumità pubblica”. Così Federarchitetti Roma commenta l’emendamento al DL 40/2010 approvato dalla Camera, che proprio la sezione capitolina del sindacato dei liberi professionisti aveva proposto. “Il testo approvato da Montecitorio, nella parte dedicata all’attività di edilizia libera - spiega Federarchitetti -, valorizza il ruolo dei tecnici abilitati, regolando i casi specifici in cui è necessaria una relazione tecnica del professionista sull’intervento da realizzare”.
“L’emendamento all’art. 5 del DL 40/2010 - osserva Giancarlo Maussier, presidente di Federarchitetti Roma - ha raccolto quasi integralmente le nostre preoccupazioni, salvo che per le sanzioni, troppo ridotte e per il mancato obbligo di trasmettere il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) dell’impresa, che potrebbe favorire il lavoro nero”. “Con il voto della Camera - conclude Maussier -, abbiamo ottenuto una migliore tutela della pubblica incolumità, specialmente nei centri storici, ma anche il riconoscimento del ruolo dei professionisti e la conferma della loro centralità nel processo edilizio”.
APPLICAZIONE NELLE REGIONI
A differenza di quanto previsto dal DL 40/2010 (secondo cui le semplificazioni sono applicabili “salvo più restrittive disposizioni previste dalla disciplina regionale”), il testo licenziato dalla Camera cancella il riferimento alle norme regionali: si risolveranno così le differenze tra le Regioni sprovviste di una legge in materia, nelle quali le manutenzioni straordinarie sono possibili senza DIA dal 26 marzo scorso (leggi tutto), e quelle dotate di propria legge - più restrittiva - nelle quali vige ancora l'obbligo di Dia che, dopo l’entrata in vigore della legge di conversione, passerebbero al regime semplificato.
Inoltre, le Regioni a statuto ordinario, potranno ampliare ulteriormente l’elenco degli interventi di edilizia libera, ma anche richiedere una relazione tecnica per interventi ulteriori rispetto a quelli già indicati dal DL nazionale (leggi tutto).