
Compravendite, ecco come cambia l’imposta di registro
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NORMATIVA
Compravendite, ecco come cambia l’imposta di registro
Agenzia Entrate: dal primo gennaio 2014 i trasferimenti delle prime case pagano un’aliquota al 2%
Vedi Aggiornamento
del 14/05/2015
Vedi Aggiornamento del 14/05/2015
04/03/2014 - Come cambia la tassazione sulle compravendite immobiliari? Lo spiega l’Agenzia delle Entrate che, con la circolare 2/E/2014, ha fatto il punto della situazione sulle modifiche apportate dalla Legge di Stabilità 2014 al D.lgs. 23/2011 sul federalismo fiscale.
Nella pratica, spiega il Fisco, sono cambiate le aliquote di imposta di registro applicate agli atti, a titolo oneroso, traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento.
L’aliquota al 9% sarà applicata agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in
genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti
coattivi.
L’aliquota al 2% varrà per i trasferimenti che hanno per oggetto case di abitazione destinate a “prima casa”, ad eccezione di quelle di lusso classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9.
L’aliquota al 12% sarà infine applicata ai trasferimenti che hanno per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale.
In questi casi, spiega l’Agenzia delle Entrate, l’imposta di registro non può essere inferiore a mille euro. Gli stessi atti sono invece esenti dall’imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie e sono soggetti a ciascuna delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50 euro.
Le novità introdotte dalla Legge di Stabilità, conclude il Fisco, si applicano agli atti formati o autenticati a partire dal primo gennaio 2014.
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Nella pratica, spiega il Fisco, sono cambiate le aliquote di imposta di registro applicate agli atti, a titolo oneroso, traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento.
L’aliquota al 9% sarà applicata agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in
genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti
coattivi.
L’aliquota al 2% varrà per i trasferimenti che hanno per oggetto case di abitazione destinate a “prima casa”, ad eccezione di quelle di lusso classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9.
L’aliquota al 12% sarà infine applicata ai trasferimenti che hanno per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale.
In questi casi, spiega l’Agenzia delle Entrate, l’imposta di registro non può essere inferiore a mille euro. Gli stessi atti sono invece esenti dall’imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie e sono soggetti a ciascuna delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50 euro.
Le novità introdotte dalla Legge di Stabilità, conclude il Fisco, si applicano agli atti formati o autenticati a partire dal primo gennaio 2014.
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Norme correlate
Circolare 21/02/2014 n.2/E
Agenzia delle Entrate - Modifiche alla tassazione applicabile, ai fini dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale, agli atti di trasferimento o di costituzione a titolo oneroso di diritti reali immobiliari - Articolo 10 del D.lgs.14 marzo 2011, n. 23
Legge dello Stato 27/12/2013 n.147
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2014) (IUC Imposta Unica Comunale, Proroga detrazioni 65%, 50% ristrutturazioni e bonus mobili)
Decreto Legislativo 14/03/2011 n.23
Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale
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