Sismabonus 110% nei centri storici, l’unità strutturale vince sul progetto unitario
NORMATIVA
Sismabonus 110% nei centri storici, l’unità strutturale vince sul progetto unitario
La Commissione di monitoraggio del CSLP: attualizzare la norma che richiede il progetto unitario ai contenuti delle NTC 2018
19/07/2021 - Per ottenere il Sismabonus 110% nei centri storici, non è necessario il progetto unitario sull’aggregato edilizio, ma è sufficiente riferirsi all’unità strutturale, così come indicata dalle Norme Tecniche sulle Costruzioni - NTC.
La risposta della Commissione di monitoraggio delle linee guida per la Classificazione del rischio sismico delle costruzioni, operante all’interno del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, segna la svolta nei dubbi sulle norme da applicare per ottenere le detrazioni per i lavori antisismici.
La formulazione di questa frase ha causato diversi dubbi agli addetti ai lavori che, per sapere se avessero diritto al Sismabonus 110%, si sono rivolti all’Agenzia delle Entrate, vedendosi negare il bonus.
Secondo la Commissione di monitoraggio, interpellata per far fronte ai dubbi degli operatori e dell’Agenzia delle Entrate, la norma del Tuir deve essere riletta ed interpretata attualizzandola e rendendola aderente alle definizioni contenute nel punto 8.7.1 delle NTC 2018 e nel punto C 8.7.1.3.2 della Circolare 7/2019.
La Commissione ritiene che “il riferimento a progetti unitari possa essere inteso come limitato al concetto di singola unità strutturale, una volta individuata, e non necessariamente all’intero aggregato edilizio che tipicamente caratterizza i centri storici con progetti, quindi, che possono essere redatti anche mettendo in atto interventi locali di cui al punto 8.4.1 delle suddette norme”.
La Commissione nel suo parere sottolinea che “intervenire sugli aggregati in maniera organica, anche in considerazione del frazionamento delle proprietà che interessano tali realtà, pone seri limiti di applicazione del sismabonus o supersismabonus”, vanificando quindi l’obiettivo della prevenzione.
Come già affermato in un’altra risposta, la Commissione ha affermato che gli interventi di riparazione o locali possono usufruire del Sismabonus 110%. La realizzazione di tali interventi nei centri storici, ha aggiunto la Commissione, è di fondamentale importanza vista la semplicità dei lavori e gli obiettivi raggiungibili in termini di sicurezza.
La Commissione ha inoltre spiegato, che possono ottenere le detrazioni gli interventi in grado di migliorare la duttilità locale e favorire la duttilità di insieme della struttura, il ripristino e il rinforzo dei collegamenti. La Commissione ha indicato, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quali sono gli interventi ammessi alle detrazioni:
- interventi sulle coperture, e più in generale sugli orizzontamenti, o su loro porzioni finalizzati all’aumento della capacità portante, alla riduzione dei pesi, alla eliminazione delle spinte applicate alle strutture verticali, al miglioramento dell’azione di ritegno delle murature, alla riparazione-integrazione-sostituzione di elementi della copertura, ecc.;
- interventi di riparazione e ripristino della resistenza originaria di elementi strutturali in muratura e/o calcestruzzo armato e/o acciaio, ammalorati per forme di degrado provenienti da vari fattori (esposizione, umidità, invecchiamenti, disgregazione dei componenti ecc.);
- interventi volti a ridurre la possibilità di innesco di meccanismi locali, quali, ad esempio, l’inserimento di catene e tiranti contro il ribaltamento delle pareti negli edifici in muratura, il rafforzamento dei nodi trave-colonna negli edifici in c.a. contro la loro rottura prematura, prima dello sviluppo di meccanismi duttili nelle travi, la cerchiatura, con qualunque tecnologia, di travi e colonne o loro porzioni, volta a migliorarne la duttilità, il collegamento degli elementi di tamponatura alla struttura di c.a. contro il loro ribaltamento, il rafforzamento di elementi non strutturali pesanti, come camini, parapetti, controsoffitti, etc., o dei loro vincoli e ancoraggi alla struttura principale.
Con riferimento all’ultimo punto (interventi volti a ridurre la possibilità di innesco di meccanismi locali), la Commissione ha affermato che sono agevolabili anche gli interventi di riparazione o locali realizzati su una villetta a schiera. Gli interventi di miglioramento e adeguamento, così come le verifiche di sicurezza, devono essere riferite alla singola unità strutturale anche se le parti interessate dall’intervento non riguardano tutta l’unità strutturale.
Per gli interventi di demolizione e ricostruzione di una porzione di aggregato che prevedano ’introduzione di distacchi, è necessario prestare particolare attenzione al paragrafo C8.7.4.1 punto 6 della Circolare applicativa delle NTC 2018.
La risposta della Commissione di monitoraggio delle linee guida per la Classificazione del rischio sismico delle costruzioni, operante all’interno del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, segna la svolta nei dubbi sulle norme da applicare per ottenere le detrazioni per i lavori antisismici.
Sismabonus 110% nei centri storici, le norme in vigore
Le detrazioni fiscali sui lavori antisismici sono state introdotte dall’articolo 16-bis del Tuir (Dpr 917/1986). La norma stabilisce che “gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari”.La formulazione di questa frase ha causato diversi dubbi agli addetti ai lavori che, per sapere se avessero diritto al Sismabonus 110%, si sono rivolti all’Agenzia delle Entrate, vedendosi negare il bonus.
Sismabonus 110%, CSLP: ragionare sul progetto unitario
Secondo la Commissione di monitoraggio, interpellata per far fronte ai dubbi degli operatori e dell’Agenzia delle Entrate, la norma del Tuir deve essere riletta ed interpretata attualizzandola e rendendola aderente alle definizioni contenute nel punto 8.7.1 delle NTC 2018 e nel punto C 8.7.1.3.2 della Circolare 7/2019.La Commissione ritiene che “il riferimento a progetti unitari possa essere inteso come limitato al concetto di singola unità strutturale, una volta individuata, e non necessariamente all’intero aggregato edilizio che tipicamente caratterizza i centri storici con progetti, quindi, che possono essere redatti anche mettendo in atto interventi locali di cui al punto 8.4.1 delle suddette norme”.
La Commissione nel suo parere sottolinea che “intervenire sugli aggregati in maniera organica, anche in considerazione del frazionamento delle proprietà che interessano tali realtà, pone seri limiti di applicazione del sismabonus o supersismabonus”, vanificando quindi l’obiettivo della prevenzione.
Sismabonus 110% e interventi locali
La Commissione ha fatto poi il punto della situazione sugli interventi di riparazione o locali che a suo avviso, se ben realizzati, consentono una riduzione del rischio sismico senza dover espletare la verifica sismica complessiva dell’intero aggregato o delle singole unità strutturali, in cui occorrerebbe tener conto anche delle interazioni con le unità strutturali adiacenti.Come già affermato in un’altra risposta, la Commissione ha affermato che gli interventi di riparazione o locali possono usufruire del Sismabonus 110%. La realizzazione di tali interventi nei centri storici, ha aggiunto la Commissione, è di fondamentale importanza vista la semplicità dei lavori e gli obiettivi raggiungibili in termini di sicurezza.
La Commissione ha inoltre spiegato, che possono ottenere le detrazioni gli interventi in grado di migliorare la duttilità locale e favorire la duttilità di insieme della struttura, il ripristino e il rinforzo dei collegamenti. La Commissione ha indicato, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quali sono gli interventi ammessi alle detrazioni:
- interventi sulle coperture, e più in generale sugli orizzontamenti, o su loro porzioni finalizzati all’aumento della capacità portante, alla riduzione dei pesi, alla eliminazione delle spinte applicate alle strutture verticali, al miglioramento dell’azione di ritegno delle murature, alla riparazione-integrazione-sostituzione di elementi della copertura, ecc.;
- interventi di riparazione e ripristino della resistenza originaria di elementi strutturali in muratura e/o calcestruzzo armato e/o acciaio, ammalorati per forme di degrado provenienti da vari fattori (esposizione, umidità, invecchiamenti, disgregazione dei componenti ecc.);
- interventi volti a ridurre la possibilità di innesco di meccanismi locali, quali, ad esempio, l’inserimento di catene e tiranti contro il ribaltamento delle pareti negli edifici in muratura, il rafforzamento dei nodi trave-colonna negli edifici in c.a. contro la loro rottura prematura, prima dello sviluppo di meccanismi duttili nelle travi, la cerchiatura, con qualunque tecnologia, di travi e colonne o loro porzioni, volta a migliorarne la duttilità, il collegamento degli elementi di tamponatura alla struttura di c.a. contro il loro ribaltamento, il rafforzamento di elementi non strutturali pesanti, come camini, parapetti, controsoffitti, etc., o dei loro vincoli e ancoraggi alla struttura principale.
Con riferimento all’ultimo punto (interventi volti a ridurre la possibilità di innesco di meccanismi locali), la Commissione ha affermato che sono agevolabili anche gli interventi di riparazione o locali realizzati su una villetta a schiera. Gli interventi di miglioramento e adeguamento, così come le verifiche di sicurezza, devono essere riferite alla singola unità strutturale anche se le parti interessate dall’intervento non riguardano tutta l’unità strutturale.
Per gli interventi di demolizione e ricostruzione di una porzione di aggregato che prevedano ’introduzione di distacchi, è necessario prestare particolare attenzione al paragrafo C8.7.4.1 punto 6 della Circolare applicativa delle NTC 2018.