
Bonus facciate 90% per centri storici e zone B
Gli interventi più importanti devono rispettare i requisiti di efficienza energetica

Bonus facciate per privati e imprese
Il bonus facciate è una detrazione IRPEF e IRES (da cui sono esclusi i professionisti e le imprese che applicano il regime forfetario).Per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e per gli enti non commerciali vale il criterio di cassa, quindi fa fede la data dell’effettivo pagamento.
Per imprese individuali, società ed enti commerciali, si applica il criterio di competenza, quindi si considera la data in cui la spesa viene registrata nella contabilità dell’impresa.
In condominio, rileva la data del bonifico effettuato, indipendentemente dalla data di versamento della rata condominiale da parte del singolo condomino.
SCARICA LA GUIDA DI EDILPORTALE AL BONUS FACCIATE
Bonus facciate 90%, gli edifici ammessi
Il bonus facciate si applica agli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A (centri storici) e B (totalmente o parzialmente edificate), e nelle zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.gli interventi devono essere effettuati sull’involucro esterno visibile dell’edificio, cioè sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno).
Il bonus facciate non spetta per gli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell’immobile né per gli interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione.
Bonus facciate, gli interventi ammessi
La detrazione spetta per:- gli interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata, compresi balconi, ornamenti o fregi;
- gli interventi di recupero e restauro della facciata, compresi balconi, ornamenti o fregi;
- gli interventi sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio;
- le spese sostenute per l’acquisto dei materiali;
- le spese per la progettazione degli interventi;
- le spese per le eventuali prestazioni professionali connesse all’intervento,
- i costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi, come le spese relative all’installazione dei ponteggi.
La detrazione non spetta:
- per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio non visibili dalla strada;
- per gli interventi sulle superfici confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni;
- per la sostituzione di vetrate, infissi, grate, portoni e cancelli.
Bonus facciate e ecobonus
Gli interventi che non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, ma siano anche influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio devono soddisfare:
- i requisiti indicati nel DM 26 giugno 2015 (Decreto requisiti minimi) che definisce le modalità di applicazione della metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici, ivi incluso l'utilizzo delle fonti rinnovabili, nonché le prescrizioni e i requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici e delle unità immobiliari;
- i valori limite della trasmittanza termica delle strutture componenti l'involucro edilizio, come indicati nell’Allegato B alla Tabella 2 del DM 11 marzo 2008, poi modificato dal DM 26 gennaio 2010.
Il calcolo della percentuale del 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio va effettuato tenendo conto del totale della superficie complessiva disperdente. Questo significa che l’intervento deve interessare l’intonaco per oltre il 10% della superficie lorda complessiva disperdente (pareti verticali, pavimenti, tetti, infissi) confinante con l'esterno, vani freddi o terreno.
Bonus facciate, gli adempimenti
Prima di iniziare i lavori è necessario dotarsi dei titoli abilitativi eventualmente necessari per i lavori che si intendono effettuare. Per i lavori sulle parti comuni degli edifici condominiali è necessaria una delibera assembleare.
I pagamenti devono essere effettuati con bonifico bancario o postale, da cui devono risultare:
- la causale del versamento, con riferimento alla norma (articolo 16-bis del Dpr 917/1986);
- il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
- il codice fiscale o il numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.
I soggetti Ires non hanno l’obbligo di effettuare il pagamento mediante bonifico.
È necessario conservare, ed esibire in caso di controlli, la documentazione relativa agli interventi realizzati:
- le fatture comprovanti le spese sostenute;
- la ricevuta del bonifico;
- le autorizzazioni per i lavori svolti o, se l’intervento non richiede alcun titolo abilitativo, l’autocertificazione contenente la data di inizio lavori e la circostanza che gli interventi rientrano tra quelli agevolabili;
- la copia della domanda di accatastamento, per gli immobili non ancora censiti;
- le ricevute di pagamento dei tributi locali sugli immobili, se dovuti;
- la copia della delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori e la tabella millesimale di ripartizione delle spese;
- la dichiarazione di consenso del proprietario all’esecuzione dei lavori, se effettuati dal detentore dell’immobile.
Solo per gli interventi influenti dal punto di vista termico, è necessario:
- acquisire e conservare l’asseverazione con cui un tecnico abilitato certifica la corrispondenza degli interventi effettuati ai requisiti tecnici previsti;
- acquisire e conservare l’attestato di prestazione energetica (APE), redatto da un tecnico non coinvolto nei lavori, per ogni unità immobiliare per cui si chiedono le detrazioni fiscali;
- trasmettere all’Enea, entro 90 giorni a partire dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo, attraverso il sito https://detrazionifiscali.enea.it/
- i dati identificativi dell’edificio e di chi ha sostenuto le spese;
- la tipologia di intervento effettuato;
- il risparmio annuo di energia che ne è conseguito;
- il costo dell’intervento, comprensivo delle spese professionali;
l’importo utilizzato per il calcolo della detrazione.