Superbonus, quando è consentita la cessione parziale?
L’Agenzia delle Entrate spiega: il divieto è in vigore per le comunicazioni successive al 1° maggio 2022
Dubbi che l’Agenzia delle Entrate, con la risposta 358/2022, ha cercato di chiarire.
Cessione parziale del credito, il caso
Un contribuente si è rivolto all’Agenzia delle Entrate spiegando di avere diritto ad un credito d'imposta da Superbonus e di averne utilizzato una parte in compensazione nel corso del 2022.Il contribuente vorrebbe cedere la parte restante, ma le banche e gli istituti assicurativi si stanno rifiutando di acquisire crediti già utilizzati parzialmente in compensazione. Il contribuente ha quindi chiesto all’Agenzia se può ricostruire il credito originario per cederlo interamente.
Questo significherebbe revocare la scelta operata in precedenza.
Cessione parziale del credito e ripensamento delle scelte operate
L’Agenzia ha spiegato che il ripristino dell'ammontare del credito già fruito, tramite riversamento all'Erario, è consentito solo se il credito risulta fruito in modo scorretto. Non è invece consentito un ripensamento delle scelte operate spontaneamente.Fatta questa premessa, l’Agenzia ha aggiunto che il rifiuto delle banche sembra dipendere da scelte autonome. Secondo la normativa che regola il Superbonus e la cessione del credito corrispondente alla detrazione, spiega l’Agenzia, nel caso esaminato le banche potrebbero accettare la cessione parziale del credito perché la comunicazione del contribuente è antecedente al 1° maggio 2022.
Cessione del credito, cosa dice la normativa
Le regole sulla cessione del credito sono cambiate per prevenire frodi e fenomeni elusivi.In base alle modifiche introdotte dal decreto Sostegni-ter (Legge 25/2022 del 28 marzo), dopo la prima cessione, è possibile operare due ulteriori cessioni dei crediti, ma solo a favore di banche, intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario e assicurazioni autorizzate ad operare in Italia.
Dal 1° maggio 2022 è entrato inoltre in vigore il divieto di cessione parziale. Per questo, al credito è attribuito un codice identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni.
Con il Decreto Aiuti (DL 50/2022) è stato stabilito che le banche e le società appartenenti ad un gruppo bancario possono cedere sempre il credito a favore dei clienti professionali privati che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa o con la capogruppo. I clienti professionali privati, una volta acquisito il credito, non possono cederlo a loro volta.
Il ddl di conversione del Decreto Aiuti sta modificando ancora le regole sulla cessione del credito. Le banche potranno cedere il credito a tutti i soggetti diversi da consumatori o utenti, quindi a tutte le Partite Iva.
Cessione parziale del credito, le nuove regole
Dopo il 1° maggio è ancora possibile la cessione parziale del credito corrispondente alla detrazione fiscale, ma solo per annualità intere. Come spiegato in una faq dall'Agenzia, le cessioni successive alla prima possono avere ad oggetto (per l’intero importo) anche solo una o alcune delle rate annuali di cui è composto il credito. L'Agenzia ha chiarito che le altre rate possono essere cedute (sempre per l’intero importo) anche in momenti successivi, oppure utilizzate in compensazione tramite modello F24 (in questo caso, anche in modo frazionato).
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita' delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di crisi ucraina (Decreto Aiuti)
Agenzia delle Entrate - Utilizzo parziale in compensazione del credito d'imposta da Superbonus - ricostituzione del valore originario - articolo 121 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34
Decreto legge recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina (Decreto Aiuti)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonchè per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico (Decreto Sostegni-ter, Decreto Frodi)