Bonus edilizi, costruttori e banche insieme per far funzionare la cessione del credito
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NORMATIVA
Bonus edilizi, costruttori e banche insieme per far funzionare la cessione del credito
ABI e Ance istituiscono un tavolo dopo l'approvazione del ddl'Aiuti-bis' e sollecitano l’Agenzia delle Entrate a modificare la circolare sulla responsabilità solidale
Vedi Aggiornamento
del 22/12/2022
Vedi Aggiornamento del 22/12/2022
16/09/2022 - La cessione del credito potrebbe sbloccarsi davvero. Almeno questa è l’intenzione dell’Associazione nazionale costruttori edili (Ance) e dell’Associazione bancaria italiana (Abi), che hanno avviato un tavolo di lavoro sul rapporto tra banche e imprese edili.
Al momento, le indicazioni pratiche sulla cessione del credito sono contenute nella Circolare dello scorso giugno. La circolare di giugno spiega che il cessionario è responsabile in solido col cedente se non utilizza la dovuta diligenza nell’accertarsi che il credito proviene da un’operazione lecita. Sempre la stessa circolare chiarisce che il livello di diligenza richiesto dipende dalla natura del cessionario. Di conseguenza, sulle banche ha pesato fino ad ora una responsabilità più elevata, che ha scoraggiato l’acquisto dei crediti.
Dato che la circolare non è più coerente con le previsioni normative del “Aiuti-bis”, Abi e Ance stanno sollecitando l’Agenzia delle Entrate a rivedere tempestivamente le indicazioni pratiche.
Il ddl “Aiuti-bis” prevede che il cessionario debba rispondere in solido solo per dolo o colpa grave.
Al di fuori di questi casi, le regole sulla responsabilità solidale non si applicano né alle cessioni di crediti relativi al Superbonus né alle cessioni, relative agli altri bonus edilizi, effettuate dopo l’11 novembre 2021 (data del Decreto “Antifrode”, che ha introdotto l’obbligo del visto di conformità e dell’asseverazione della congruità delle spese per chi sceglie lo sconto in fattura o la cessione del credito nell'ambito di un intervento agevolato).
Cessione del credito, i prossimi step sulla responsabilità solidale
Secondo il Direttore generale dell’Ance, Massimiliano Musmeci, e il Vice direttore generale dell’Abi, Gianfranco Torriero, l’emendamento approvato in fase di conversione del ddl “Aiuti-bis” è positivo, ma resta un passaggio formale da compiere.Al momento, le indicazioni pratiche sulla cessione del credito sono contenute nella Circolare dello scorso giugno. La circolare di giugno spiega che il cessionario è responsabile in solido col cedente se non utilizza la dovuta diligenza nell’accertarsi che il credito proviene da un’operazione lecita. Sempre la stessa circolare chiarisce che il livello di diligenza richiesto dipende dalla natura del cessionario. Di conseguenza, sulle banche ha pesato fino ad ora una responsabilità più elevata, che ha scoraggiato l’acquisto dei crediti.
Dato che la circolare non è più coerente con le previsioni normative del “Aiuti-bis”, Abi e Ance stanno sollecitando l’Agenzia delle Entrate a rivedere tempestivamente le indicazioni pratiche.
Cessione del credito e responsabilità solidale per dolo o colpa grave
Come sottolineato da Abi e Ance, la nuova circolare che l'Agenzia delle Entrate emanerà deve essere adeguata alla nuova disciplina sulla responsabilità solidale.Il ddl “Aiuti-bis” prevede che il cessionario debba rispondere in solido solo per dolo o colpa grave.
Al di fuori di questi casi, le regole sulla responsabilità solidale non si applicano né alle cessioni di crediti relativi al Superbonus né alle cessioni, relative agli altri bonus edilizi, effettuate dopo l’11 novembre 2021 (data del Decreto “Antifrode”, che ha introdotto l’obbligo del visto di conformità e dell’asseverazione della congruità delle spese per chi sceglie lo sconto in fattura o la cessione del credito nell'ambito di un intervento agevolato).
Norme correlate
Circolare 23/06/2022 n.23/E
Agenzia delle Entrate - Detrazione per interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico degli edifici, nonché opzione per la cessione o per lo sconto in luogo della detrazione previste dagli articoli 119 e 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio) convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 - Ulteriori chiarimenti
Approfondimenti
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