Sicurezza, dubbi sull’aggiornamento e-learning per CSP e CSE
PROFESSIONE
Sicurezza, dubbi sull’aggiornamento e-learning per CSP e CSE
Per il Consiglio Nazionale Ingegneri non vale la formazione a distanza; buona, invece, per i Geometri
14/05/2013 - Domani 15 maggio 2013 scadrà il termine per l’aggiornamento quinquennale obbligatorio dei coordinatori per la sicurezza nei cantieri temporanei o mobili.
La scadenza è stabilita dal Dlgs 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro (Allegato XIV) ed interessa i professionisti coordinatori abilitati ai sensi dell’art. 10, comma 2 del previgente DLgs 494/96.
Sulle modalità di svolgimento dei corsi si sono espressi il Consiglio Nazionale degli Ingegneri e quello dei Geometri i quali, in riferimento alla possibilità di aggiornarsi a distanza (e-learning o FAD), hanno espresso pareri contrastanti.
Secondo gli ingegneri, “il Titolo IV del Dlgs 81/2008 relativo alla sicurezza dei cantieri temporanei o mobili non prevede esplicitamente la modalità di erogazione dei corsi di formazione e aggiornamento per coordinatori per la sicurezza con le suddette modalità [e-learning o FAD n.d.a.], (a differenza di altre tipologie di corsi per i quali la normativa nazionale stabilisce dettagliatamente le modalità di utilizzo di piattaforme FAD o e-learning), si può ragionevolmente ritenere che, nel silenzio della normativa, tali corsi non possano essere organizzati con modalità FAD o e-leaming”.
Il CNI riporta anche alcuni pareri dei Servizi competenti di diverse Regioni che si esprimono in maniera concorde al parere degli ingegneri; a tal riguardo - secondo il CNI - “l’interpretazione prevalente è nel senso che quando il Legislatore ha voluto consentire questo tipo di modalità formativa, lo ha espressamente indicato”.
A parere dei geometri invece, non essendoci specifiche indicazioni sull’espletamento dell’obbligo di aggiornamento da parte del Dlgs 81/2008, “è lecito ritenere consentita la FAD, erogata con le modalità previste dalla normativa in materia”.
Un chiarimento definitivo sulla corretta interpretazione normativa potrebbe arrivare direttamente dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
I due Consigli nazionali hanno inoltre spiegato che, se il professionista non svolgerà l’aggiornamento entro il 15 maggio 2013, egli perderà temporaneamente l’abilitazione al ruolo di coordinatore fino al completamento del corso di aggiornamento di 40 ore prescritto dalla normativa nazionale.
La scadenza è stabilita dal Dlgs 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro (Allegato XIV) ed interessa i professionisti coordinatori abilitati ai sensi dell’art. 10, comma 2 del previgente DLgs 494/96.
Sulle modalità di svolgimento dei corsi si sono espressi il Consiglio Nazionale degli Ingegneri e quello dei Geometri i quali, in riferimento alla possibilità di aggiornarsi a distanza (e-learning o FAD), hanno espresso pareri contrastanti.
Secondo gli ingegneri, “il Titolo IV del Dlgs 81/2008 relativo alla sicurezza dei cantieri temporanei o mobili non prevede esplicitamente la modalità di erogazione dei corsi di formazione e aggiornamento per coordinatori per la sicurezza con le suddette modalità [e-learning o FAD n.d.a.], (a differenza di altre tipologie di corsi per i quali la normativa nazionale stabilisce dettagliatamente le modalità di utilizzo di piattaforme FAD o e-learning), si può ragionevolmente ritenere che, nel silenzio della normativa, tali corsi non possano essere organizzati con modalità FAD o e-leaming”.
Il CNI riporta anche alcuni pareri dei Servizi competenti di diverse Regioni che si esprimono in maniera concorde al parere degli ingegneri; a tal riguardo - secondo il CNI - “l’interpretazione prevalente è nel senso che quando il Legislatore ha voluto consentire questo tipo di modalità formativa, lo ha espressamente indicato”.
A parere dei geometri invece, non essendoci specifiche indicazioni sull’espletamento dell’obbligo di aggiornamento da parte del Dlgs 81/2008, “è lecito ritenere consentita la FAD, erogata con le modalità previste dalla normativa in materia”.
Un chiarimento definitivo sulla corretta interpretazione normativa potrebbe arrivare direttamente dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
I due Consigli nazionali hanno inoltre spiegato che, se il professionista non svolgerà l’aggiornamento entro il 15 maggio 2013, egli perderà temporaneamente l’abilitazione al ruolo di coordinatore fino al completamento del corso di aggiornamento di 40 ore prescritto dalla normativa nazionale.