11/03/2024 - Nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 20 febbraio 2024 è stato pubblicato il nuovo Regolamento ‘F-gas’. Più precisamente, si tratta del Regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2024, sui gas fluorurati a effetto serra, che modifica la Direttiva (UE) 2019/1937 e che abroga il Regolamento (UE) n. 517/2014.
Tale regolamento, che, come detto, è la revisione di un atto già esistente, si pone come obiettivo quello di ridurre in modo significativo le emissioni derivanti dai gas fluorurati e contribuire così, insieme a tutta una serie di azioni in altri settori, al mitigamento del cambiamento climatico.
Si tratta di un documento piuttosto importante, in particolare per il settore della
refrigerazione e del condizionamento dell’aria, dove i gas refrigeranti costituiscono un elemento fondamentale per il funzionamento delle macchine.
Ne avevamo già parlato in un precedente articolo ma, prima di addentrarci ad illustrare gli aspetti principali del nuovo regolamento, ricordiamo brevemente la genesi e il contesto attorno al mondo dei gas refrigeranti. Alcuni di questi gas, gli Idrofluorocarburi (HFC), sono oggi largamente utilizzati per
pompe di calore, sistemi di condizionamento, refrigerazione commerciale e industriale e, in generale, in tutta la cosiddetta “catena del freddo”, inclusi i trasporti.
Tali gas hanno sostituito i gas che si usavano in passato, cioè gli Idroclorofluorocarburi (HCFC), poiché questi ultimi erano (e sono) molto dannosi per l’ozono atmosferico. Gli HFC non provocano alcun danno all’ozono, garantiscono una buona efficienza alle macchine e sono abbastanza economici da produrre, oltre al fatto che non sono né tossici né infiammabili.
Tuttavia, essi non sono perfetti: hanno infatti un
potenziale di riscaldamento globale (il cosiddetto GWP)
non trascurabile. La Commissione Europea, nell’ambito delle politiche e della strategia verde, è quindi intervenuta, già con il precedente Regolamento Europeo 517/2014, disponendo la progressiva riduzione dell’utilizzo di tali gas a più elevato effetto serra, a favore di gas meno impattanti.
Siamo quindi arrivati ad oggi, con il nuovo Regolamento (UE) 2024/573, che in sostanza, da un lato, ridefinisce la rotta e le tappe del cosiddetto phase-down già introdotto con la precedente versione e, dall’altro, introduce nuovi adempimenti in materia di contenimento, uso, recupero, riciclaggio, rigenerazione e distruzione degli F-Gas.
Parlare esaustivamente di tutti i temi trattati nel regolamento è un’operazione impossibile per un articolo divulgativo. Concentriamoci quindi su uno degli aspetti di maggior interesse per i professionisti installatori e manutentori degli
impianti di climatizzazione negli edifici. Vediamo quindi gli aspetti riguardanti il controllo dell’uso di questi gas e i vari divieti.
A decorrere
dal 1° gennaio 2026 è vietato l'uso dei gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I con un potenziale di riscaldamento globale pari o superiore a 2500 per la manutenzione o l'assistenza delle apparecchiature di condizionamento d'aria e delle pompe di calore.
Il divieto di cui al primo comma non si applica alle seguenti categorie di gas fluorurati a effetto serra fino al 1° gennaio 2032:
- gas fluorurati a effetto serra rigenerati elencati nell'allegato I con GWP pari o superiore a 2500 usati per la manutenzione o l'assistenza delle apparecchiature di condizionamento d'aria e alle pompe di calore esistenti, a condizione che i contenitori di tali gas siano stati etichettati conformemente all'articolo 12, paragrafo 7;
- gas fluorurati a effetto serra riciclati elencati all'allegato I con potenziale di riscaldamento globale pari o superiore a 2500 e utilizzati per la manutenzione o la riparazione delle apparecchiature di condizionamento d'aria e delle pompe di calore esistenti, a condizione che tali gas siano stati recuperati da tali apparecchiature; questi gas riciclati sono utilizzati esclusivamente dall'impresa che ha effettuato o per conto della quale è stato effettuato il recupero a titolo di manutenzione o assistenza.
Il regolamento, per quanto interessa invece i produttori, fornisce una serie di divieti di immissione sul mercato di
apparecchiature fisse di condizionamento d'aria e pompe di calore fisse.
Per quanto riguarda le apparecchiature autonome di condizionamento d'aria e pompe di calore, esclusi i refrigeratori:
- Dal 1° gennaio 2020: apparecchiature di condizionamento d'aria inseribili (plug-in) che l'utilizzatore finale può spostare da una stanza all'altra contenenti HFC con GWP pari o superiore a 150;
- Dal 1° gennaio 2027: apparecchiature di condizionamento d'aria inseribili (plug-in), apparecchiature di condizionamento d'aria monoblocco, altre apparecchiature di condizionamento d'aria autonome e pompe di calore autonome, con una capacità nominale massima fino a 12 kW inclusi, contenenti gas fluorurati a effetto serra con GWP pari o superiore a 150, tranne se necessari per soddisfare i requisiti di sicurezza. Se i requisiti di sicurezza nel sito di attività non consentono di utilizzare gas fluorurati a effetto serra con GWP inferiore a 150, il limite del GWP è pari a 750;
- Dal 1° gennaio 2032: apparecchiature di condizionamento d'aria inseribili (plug-in), apparecchiature di condizionamento monoblocco, altre apparecchiature di condizionamento autonome e pompe di calore autonome con una capacità nominale massima fino a 12 kW inclusi, contenenti gas fluorurati a effetto serra, tranne se necessari per soddisfare i requisiti di sicurezza. Se i requisiti di sicurezza nel sito di attività non consentono di utilizzare alternative a gas fluorurati a effetto serra, il limite del GWP è pari a 750;
- Dal 1° gennaio 2027: apparecchiature di condizionamento d'aria e pompe di calore monoblocco e autonome, con una capacità nominale massima superiore a 12kW ma inferiore a 50 kW, contenenti gas fluorurati a effetto serra con GWP pari o superiore a 150, tranne se necessari per soddisfare i requisiti di sicurezza. Se i requisiti di sicurezza nel sito di attività non consentono di utilizzare gas fluorurati a effetto serra con GWP inferiore a 150, il limite del GWP è pari a 750;
- Dal 1° gennaio 2030: altre apparecchiature di condizionamento d'aria e pompe di calore autonome contenenti gas fluorurati a effetto serra con GWP pari o superiore a 150, tranne se necessari per rispettare le norme di sicurezza. Se i requisiti di sicurezza del sito di attività non consentono di utilizzare gas fluorurati a effetto serra con GWP inferiore a 150, il limite del GWP è pari a 750 nel sito di attività.
Per quanto riguarda le
apparecchiature di tipo split di condizionamento d'aria e
pompe di calore di tipo split:
- Dal 1° gennaio 2025: sistemi monosplit contenenti meno di 3 kg di gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I, che contengono, o il cui funzionamento dipende da, gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I con GWP pari o superiore a 750;
- Dal 1° gennaio 2027: sistemi aria-acqua di tipo split di capacità nominale fino a 12 kW inclusi che contengono gas fluorurati a effetto serra con GWP pari o superiore a 150 o il cui funzionamento dipende da tali gas, tranne se necessari per rispettare i requisiti di sicurezza nel sito di attività;
- Dal 1° gennaio 2029: sistemi aria-aria di tipo split di capacità nominale fino a 12 kW inclusi che contengono gas fluorurati a effetto serra con GWP pari o superiore a 150 o il cui funzionamento dipende da tali gas, tranne se necessari per rispettare i requisiti di sicurezza nel sito di attività;
- Dal 1° gennaio 2035: sistemi di tipo split di capacità nominale fino a 12 kW inclusi che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas, tranne se necessari per rispettare i requisiti di sicurezza nel sito di attività;
- Dal 1° gennaio 2029: sistemi di tipo split di capacità nominale superiore a 12 kW che contengono gas fluorurati a effetto serra con GWP pari o superiore a 750 o il cui funzionamento dipende da tali gas, tranne se necessari per rispettare i requisiti di sicurezza nel sito di attività;
- Dal 1° gennaio 2033: sistemi di tipo split di capacità nominale superiore a 12 kW che contengono gas fluorurati a effetto serra con GWP pari o superiore a 150 o il cui funzionamento dipende da tali gas, tranne se necessari per rispettare i requisiti di sicurezza nel sito di attività.
Per tutti i dettagli, su queste e altre prescrizioni, rimandiamo ovviamente al testo del Regolamento.
In conclusione, ricordiamo che, trattandosi di un Regolamento e non di una Direttiva, esso entra in vigore immediatamente (o meglio, il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea) senza necessità di alcun atto di recepimento dei Paesi Membri. Alcuni articoli, tuttavia, si applicheranno sono a partire dal 1° gennaio e dal 3 marzo 2025.