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Edifici vincolati, superbonus 110% anche per interventi non trainanti

Edifici vincolati, superbonus 110% anche per interventi non trainanti

La detrazione si applica anche alla sola sostituzione di finestre purché porti a un miglioramento energetico

Vedi Aggiornamento del 22/09/2022
Foto: vvoennyy©123RF.com
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di Alessandra Marra
Vedi Aggiornamento del 22/09/2022
28/07/2020 - Negli edifici vincolati non è obbligatorio effettuare uno degli interventi trainanti per ottenere il superbonus 110%.
 
La Legge 77/2020, di conversione del DL Rilancio, infatti, prevede che se l’edificio è sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio (Dlgs 42/2004) o gli interventi strutturali siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, è possibile accedere comunque all’agevolazione.
 

Superbonus 110%: le condizioni per fruirne senza lavori trainanti

In tali casi, il superbonus 110% si applica a tutti gli interventi di riqualificazione energetica, previsti dall’ecobonus, anche se non eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainanti.
 
 
Per ottenere il beneficio, è necessario che tali interventi portino a un miglioramento minimo di 2 classi energetiche oppure, ove non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.
 

Superbonus 110%: in edifici vincolati ok alla sostituzione di serramenti

Un edificio sottoposto ai vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio può beneficiare del superbonus 110% anche per la sola sostituzione dei serramenti.
 
In questo caso si detraggono le spese sostenute per la sostituzione dei serramenti, anche se non viene realizzato nessun intervento trainante (cappotto termico o sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale) sull’edificio.
 
La sostituzione dei serramenti, però, deve determinare il miglioramento delle due classi energetiche o il passaggio alla classe energetica più alta.
 
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