
Ingegneri e Architetti possono rinunciare ai compensi professionali
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Ingegneri e Architetti possono rinunciare ai compensi professionali
Cassazione: il contratto resta valido e i professionisti rischiano solo una sanzione disciplinare
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del 08/07/2019

20/06/2018 - L’accordo con cui un professionista accetta un compenso basso o rinuncia al pagamento non rende nullo il contratto, ma può al massimo essere sanzionato dall’Ordine di appartenenza con un provvedimento disciplinare. Lo ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza 14293/2018.
Durante il giudizio, l’architetto aveva chiesto il pagamento dei suoi compensi e il Tribunale ordinario aveva disposto il pagamento a suo favore di 151mila euro. La società aveva obiettato che, in precedenza, si era accordata col professionista per un importo molto minore. La Corte territoriale aveva però affermato che il contratto in deroga ai minimi tariffari doveva essere ritenuto nullo.
Dello stesso parere anche la Corte di Appello che ha aggiunto che, ai sensi della Legge 404/1977, l’inderogabilità dei limiti tariffari di categoria stabiliti per i professionisti è circoscritta ai soli incarichi professionali privati e non vale per gli incarichi conferiti da enti pubblici. Dal momento che l’incarico era stato conferito da un privato, l’accordo in deroga ai minimi si doveva considerare nullo.
La Cassazione ha ribaltato la situazione spiegando che i minimi non sono dettati per tutelare un interesse generale della collettività e che l'ordinamento non prevede la sanzione della nullità in caso di patti derogatori.
“Nella disciplina delle professioni intellettuali - si legge nella sentenza della Cassazione - il contratto costituisce la fonte principale per la determinazione del compenso, mentre la relativa tariffa rappresenta una fonte sussidiaria e suppletiva, alla quale è dato ricorrere, ai sensi dell'art. 2233 c.c., soltanto in assenza di pattuizioni”.
La Cassazione ha concluso ricordando che il principio d'inderogabilità è diretto a evitare che il professionista possa prestare la propria opera a condizioni lesive della dignità della professione. La violazione di questo principio può assumere rilievo sul piano disciplinare, ma non si traduce in una norma imperativa idonea a rendere invalida qualsiasi pattuizione in deroga, se valutata dalle parti nel quadro di una libera contrattazione e ponderazione degli interessi.
L’equo compenso è stato introdotto dal Decreto Fiscale (L. 172/2017). Le norme si applicano a tutti i professionisti, alle Pubbliche Amministrazioni, imprese assicurative e bancarie e operatori economici non riconducibili alla categoria delle microimprese e delle piccole e medie imprese (PMI).
Con la Legge di Bilancio per il 2018 (L. 205/2017) è stato poi rafforzato il concetto dell’equo compenso, stabilendo che deve essere conforme al Decreto Parametri e non solo determinato “tenuto conto” dei parametri.
La legge di Bilancio ha anche considerato “vessatori” tutti i contratti che si discostano da questo principio per la determinazione dei compensi dei professionisti. Una volta determinato che una clausola è vessatoria, questa viene automaticamente dichiarata nulla.
La battaglia per l’equo compenso è iniziata dopo la Riforma delle professioni (DL 1/2012) e l’abolizione dei minimi tariffari, da cui ha avuto origine il fenomeno dei bandi a un euro, in cui le Amministrazioni chiedevano prestazioni professionali in cambio di compensi simbolici.
Compensi dei professionisti, tariffe e libertà di accordi
Nel caso preso in esame dai giudici, una società aveva citato in giudizio un architetto per gli errori compiuti nell’esercizio della sua attività professionale relativa alla progettazione e direzione dei lavori per la costruzione di un centro commerciale previa demolizione di un fabbricato preesistente.Durante il giudizio, l’architetto aveva chiesto il pagamento dei suoi compensi e il Tribunale ordinario aveva disposto il pagamento a suo favore di 151mila euro. La società aveva obiettato che, in precedenza, si era accordata col professionista per un importo molto minore. La Corte territoriale aveva però affermato che il contratto in deroga ai minimi tariffari doveva essere ritenuto nullo.
Dello stesso parere anche la Corte di Appello che ha aggiunto che, ai sensi della Legge 404/1977, l’inderogabilità dei limiti tariffari di categoria stabiliti per i professionisti è circoscritta ai soli incarichi professionali privati e non vale per gli incarichi conferiti da enti pubblici. Dal momento che l’incarico era stato conferito da un privato, l’accordo in deroga ai minimi si doveva considerare nullo.
La Cassazione ha ribaltato la situazione spiegando che i minimi non sono dettati per tutelare un interesse generale della collettività e che l'ordinamento non prevede la sanzione della nullità in caso di patti derogatori.
“Nella disciplina delle professioni intellettuali - si legge nella sentenza della Cassazione - il contratto costituisce la fonte principale per la determinazione del compenso, mentre la relativa tariffa rappresenta una fonte sussidiaria e suppletiva, alla quale è dato ricorrere, ai sensi dell'art. 2233 c.c., soltanto in assenza di pattuizioni”.
La Cassazione ha concluso ricordando che il principio d'inderogabilità è diretto a evitare che il professionista possa prestare la propria opera a condizioni lesive della dignità della professione. La violazione di questo principio può assumere rilievo sul piano disciplinare, ma non si traduce in una norma imperativa idonea a rendere invalida qualsiasi pattuizione in deroga, se valutata dalle parti nel quadro di una libera contrattazione e ponderazione degli interessi.
Equo compenso per le prestazioni dei professionisti
La sentenza della Cassazione ha risolto una controversia sorta qualche anno fa, prima dell’approvazione delle norme sull’equo compenso.L’equo compenso è stato introdotto dal Decreto Fiscale (L. 172/2017). Le norme si applicano a tutti i professionisti, alle Pubbliche Amministrazioni, imprese assicurative e bancarie e operatori economici non riconducibili alla categoria delle microimprese e delle piccole e medie imprese (PMI).
Con la Legge di Bilancio per il 2018 (L. 205/2017) è stato poi rafforzato il concetto dell’equo compenso, stabilendo che deve essere conforme al Decreto Parametri e non solo determinato “tenuto conto” dei parametri.
La legge di Bilancio ha anche considerato “vessatori” tutti i contratti che si discostano da questo principio per la determinazione dei compensi dei professionisti. Una volta determinato che una clausola è vessatoria, questa viene automaticamente dichiarata nulla.
La battaglia per l’equo compenso è iniziata dopo la Riforma delle professioni (DL 1/2012) e l’abolizione dei minimi tariffari, da cui ha avuto origine il fenomeno dei bandi a un euro, in cui le Amministrazioni chiedevano prestazioni professionali in cambio di compensi simbolici.