
Aree edificabili, per capire se sono soggette a IMU fa fede il PRG
La Ctp di Siracusa chiarisce: non è necessario che il PRG sia stato approvato dalla Regione né che siano emanate le norme attuative

Il chiarimento è arrivato dalla Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa con la sentenza 2854/2022.
Aree edificabili, il caso
La Commissione si è pronunciata sul contenzioso sorto tra il proprietario di un’area e il Comune, che aveva imposto il pagamento dell’IMU perché l’area, sulla base del PRG, risultava edificabile.
Il proprietario aveva però contestato che la Regione non aveva provveduto ad approvare il PRG e che non erano state adottate neanche gli strumenti urbanistici attuativi del PRG.
Aree edificabili, per l’IMU fa fede il PRG
La Commissione ha dato ragione al Comune richiamando una serie di pronunce della Cassazione e il DL 223/2006, contenente norme per le entrate e il contrasto all’evasione fiscale.
Il DL ha dettato le regole per l’applicazione dell’ICI (Imposta comunale sugli immobili), oggi trasformatasi in IMU (imposta municipale unica). Nonostante il cambio di denominazione dell’imposta, non cambia la sostanza: per decidere se un’area è assoggettata all’imposta, è sufficiente che tale area risulti edificabile sulla base del PRG comunale.
La norma aggiunge che non è necessario che la Regione abbia approvato il PRG né che siano stati approvati gli strumenti urbanistici attuativi del PRG.
Sulla base di queste considerazioni, al proprietario è stato imposto il pagamento dell’IMU.