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Sismabonus acquisto, nelle zone 2 e 3 l’asseverazione può essere ‘tardiva’

Sismabonus acquisto, nelle zone 2 e 3 l’asseverazione può essere ‘tardiva’

L’Agenzia delle Entrate spiega le differenze con la zona 1 e il diverso iter dovuto alla data di richiesta del permesso di costruire

Vedi Aggiornamento del 27/09/2021
Foto: Ihar Leichonak 123RF.com
di Alessandra Marra
02/07/2020 - A determinate condizioni, gli acquirenti di immobili in zone sismiche 2 e 3 possono usufruire del Sismabonus acquisto anche se l’asseverazione non è stata presentata dall’impresa insieme alla richiesta del titolo abilitativo.
 
A spiegarlo l’Agenzia delle Entrate nella Risposta 196/2020 in cui risponde ad un’impresa di costruzioni che aveva richiesto il permesso di costruire per immobili demoliti e ricostruiti nel 2017 senza asseverazione ma che voleva fruire del bonus presentandola successivamente.  
 

Sismabonus: nelle zone 2 e 3 più tempo per l’asseverazione (con condizioni)

L’Agenzia ha spiegato che la questione del diverso trattamento rispetto alla zona 1, in cui è più volte stata ribadita la necessità che l’asseverazione non fosse tardiva, nasce dal fatto che l’estensione del sismabonus acquisto alle zone sismiche 2 e 3 è intervenuta nel 2019 e, quindi, dopo il DM 58/2017, con il quale sono state fissate le linee guida per la classificazione di rischio sismico delle costruzioni e le modalità per l'attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati.

Di conseguenza, un’impresa che abbia richiesto il permesso di costruire nel 2017 (anno in cui l’agevolazione spettava solo per la zona 1) per un progetto di demolizione e ricostruzione immobili ubicati in zona sismica 2 o 3, non avrebbe potuto allegare l'asseverazione del progetto strutturale.
 
Solo con l’entrata in vigore del Dl 34/2019 il 1° maggio 2019, l’ambito di applicazione del sismabonus è stato esteso alle zone classificate a rischio sismico 2 e 3. Quindi, tale asseverazione ‘tardiva’ vale per le procedure autorizzatorie per immobili demoliti e ricostruiti iniziate dopo il 1° gennaio 2017 ma prima del 1° maggio 2019.
 
Infine, l’Agenzia ha preisato che il beneficio spetta agli acquirenti delle unità immobiliari “ricostruite” dall’impresa, a condizione che questa presenti l’asseverazione entro la data di stipula del rogito.
 
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Sismabonus per l’acquisto di case antisismiche

Ricordiamo che chi acquista una casa antisismica situata in una zona che, in base in base all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3519/2006 risulta classificata a rischio sismico 1, 2 o 3, può ottenere una detrazione fiscale pari al 75% o all’85% del prezzo di vendita.
 
L’importo di spesa massimo su cui calcolare la detrazione è fissato a 96mila euro per unità immobiliare per ciascun anno. La detrazione viene rimborsata in cinque rate annuali di pari importo.
 
Per ottenere la detrazione, l’immobile acquistato deve trovarsi in un edificio demolito e ricostruito interamente. I lavori devono inoltre essere effettuati da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che procedono all’alienazione degli immobili entro 18 mesi dalla data di conclusione degli interventi.
 
Una volta terminati gli interventi, è necessario misurare i risultati ottenuti in termini di adeguamento o miglioramento antisismico. È quest’ultima condizione che determina l’aliquota della detrazione fiscale, che è pari:
- al 75% del prezzo di acquisto della singola unità immobiliare, se dalla realizzazione degli interventi deriva una riduzione del rischio sismico che determina il passaggio a una classe di rischio inferiore;
- all’85% del prezzo di acquisto, come risultante nell’atto di compravendita, qualora la riduzione del rischio sismico comporti il passaggio a due classi di rischio inferiore.
 
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